Art. 2. 1. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale, stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'. Conseguentemente la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' sostituita dalla seguente: "Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI. Direttore.................................... 1 Personale di ruolo............................ 50 Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato........................30". 2. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unita', con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche. 3. Gli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. 4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).