Art. 2.
  1.  Per  consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di
far   fronte   tempestivamente  e  compiutamente  ai  propri  compiti
istituzionali,  in  particolare  per  quanto  concerne il supporto al
Ministero  della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di
assistenza,  da  correlare  effettivamente  alle  risorse finanziarie
necessarie   e   disponibili,  la  dotazione  organica  del  relativo
personale,  stabilita  con  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266,  e'  determinata  in  cinquanta  unita'  di personale di ruolo e
trenta  unita'  di  personale  con  contratto  a  termine  di diritto
privato.
  L'Agenzia  puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'.
  Conseguentemente  la  tabella  A allegata al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, e' sostituita dalla seguente:

     "Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA
        PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.

    Direttore.................................... 1
    Personale di ruolo............................ 50
    Personale assunto con contratto di diritto
privato a tempo determinato........................30".

  2.  Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, sono approvate le norme: sul funzionamento
degli  organi,  con  la previsione di sottoporre all'approvazione dei
Ministeri   della   sanita'  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione     economica    i    bilanci    e    i    rendiconti;
sull'organizzazione       dei       servizi;      sulla      gestione
amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando
quello  di  ruolo  in quattro categorie e in un livello di dirigenza,
quest'ultimo   nel  limite  di  otto  unita',  con  equiparazione  al
personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa
all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione
per  il  conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti
istituiti  di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al
personale  gia'  in  servizio.  Le  assunzioni derivanti dall'aumento
delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse
dalla  programmazione  delle  assunzioni  e,  in  ogni caso, non sono
conteggiate  ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
del  personale  in  servizio,  previsto in base all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.
  3.  Gli  organi  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo 2 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 115, durano in carica cinque anni e
sono rinnovabili per una sola volta.
  4.  Alle  spese  di  funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un
contributo  annuo  a  carico  dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a
partire  dall'anno  2001.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  12,  comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato
dalla  tabella  C  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
finanziaria 2001).