Art. 6.
    (Riprogrammazione di fondi di edilizia residenziale pubblica)

1.  I fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, gia'
attribuiti  alle  regioni,  possono essere riprogrammati dalle stesse
anche  in  difformita'  dagli  obiettivi  fissati  dalle delibere del
Comitato  interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni.
2.  All'articolo  17 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei
fondi  per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai
soggetti di cui al comma 1".
3.  Le  regioni,  qualora non abbiano ancora adottato apposite norme,
provvedono  alla  programmazione  delle  risorse  finanziarie  di cui
all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli
enti   gestori   degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
all'utilizzo  diretto  delle  risorse  per  le finalita' previste dal
medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977.
4.  Nei  limiti  dei  vigenti  stanziamenti di bilancio, le eventuali
economie  di  contributo derivanti dall'applicazione dell'articolo 29
della  legge  13 maggio 1999, n. 133, sono destinate al finanziamento
di  programmi  di  edilizia  residenziale finalizzati ad incrementare
l'offerta  di alloggi da destinare permanentemente alla locazione. Le
regioni,  le  province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero
dei  lavori  pubblici,  ciascuno  per  i fondi di propria competenza,
determinano le modalita' di utilizzo di tali economie.
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n.
          457, e' il seguente:
              "Art.  2  (Competenze  del  C.I.P.E.).  -  Il C.I.P.E.,
          previo  parere  della commissione consultiva interregionale
          per  la  programmazione  economica,  indica  gli  indirizzi
          programmatici per l'edilizia residenziale e in particolare:
                a)   determina  le  linee  d'intervento  nel  settore
          dell'edilizia  residenziale,  secondo  gli  obiettivi della
          programmazione   economica   nazionale,   con   particolare
          riguardo   al   soddisfacimento  dei  fabbisogni  abitativi
          prioritari,  alla  riduzione  dei costi di costruzione e di
          gestione   e   all'esigenza   dell'industrializzazione  del
          settore;
                b)  indica  e  quantifica  le  risorse finanziarie da
          destinare all'edilizia residenziale;
                c)  determina  la quota minima degli incrementi delle
          riserve  tecniche  degli  istituti  di  previdenza  e delle
          imprese  di  assicurazione  da  destinare  al finanziamento
          dell'edilizia  convenzionata ed agevolata, anche attraverso
          la  sottoscrizione  di titoli emessi dalla Cassa depositi e
          prestiti   nonche'   da   altri   istituti  autorizzati  ad
          esercitare   il  credito  fondiario  sul  territorio  della
          Repubblica;
                d)  determina  i criteri generali per la ripartizione
          delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
                e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse
          finanziarie   tra   le  regioni,  ivi  comprese  quelle  da
          destinare all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima
          degli interventi che non puo' comunque, essere inferiore al
          40  per  cento  del  complesso  di  essi  da  destinare  ai
          territori  di  cui  all'art.  1  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  giugno 1967, n. 1523, che approva il
          testo  unico  delle norme sugli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno;
                f)  determina  le quote, per un importo non superiore
          all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata
          ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata
          da  destinare  all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
          di  edilizia  residenziale  comunque  fruenti di contributi
          dello   Stato   e   ad   iniziative  di  ricerca,  studi  e
          sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.
              Il  C.I.P.E.  approva,  su  proposta  del  Comitato per
          l'edilizia  residenziale,  il  piano decennale, i programmi
          quadriennali  e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo
          parere  della  commissione consultiva interregionale per la
          programmazione economica:
                1)  delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia
          residenziale,  la  misura  dei tassi e gli aggiornamenti di
          cui alla lettera o) dell'art. 3 della presente legge;
                2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia
          residenziale  i  criteri generali per le assegnazioni e per
          la  fissazione  dei  canoni  delle  abitazioni  di edilizia
          residenziale pubblica.
              Per  il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione
          ed  attuazione  del  programma  secondo quanto previsto dal
          successivo art. 41.".
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 30 aprile 1999, n.
          136,  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  17  (Modifiche  alla  disciplina dei programmi e
          degli interventi di edilizia residenziale pubblica). - 1. I
          fondi  attribuiti  ai  comuni per l'acquisto di immobili da
          destinare  ai  soggetti  nei cui confronti sia stato emesso
          provvedimento   esecutivo   di   rilascio,   devono  essere
          impiegati  dai  comuni  stessi per le destinazioni previste
          dalle   leggi   di   finanziamento   entro  il  termine  di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2.  I  fondi si considerano impiegati se nel termine di
          cui  al  comma 1  sia stato sottoscritto anche un contratto
          preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si
          intendono  revocati  di  diritto ed attribuiti alle regioni
          competenti   per   territorio  che  li  utilizzano  per  la
          concessione   di   contributi  a  cooperative  edilizie  di
          abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro
          consorzi  ed  ad istituti autonomi per le case popolari per
          la  realizzazione  o  il recupero di alloggi destinati alla
          locazione per uso abitativo primario.
              Ai  ai  sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992,
          n.  179,  come modificato dall'art. 1 della presente legge,
          anche  ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi
          dello  stesso  art.  8  e  dell'art.  9  del  decreto-legge
          5 ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493.     2-bis. Le regioni
          possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per
          l'acquisto  da parte dei comuni di immobili da destinare ai
          soggetti di cui al comma 1.".
              -  Il  testo dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n.
          513 e' il seguente:
              "Art.  25.  -  I  canoni  di locazione degli alloggi di
          edilizia  residenziale  pubblica  di cui al precedente art.
          22,  al  netto  delle spese generali e di amministrazione e
          delle  spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b)
          e   c),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 dicembre  1972,  n.  1035,  nonche'  le  somme  ricavate
          dall'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale
          pubblica,  sono contabilizzati dagli istituti autonomi case
          popolari  nella  gestione  speciale  di cui all'art. 10 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
          n. 1036.
              Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  la  regione,  su  proposta  degli  IACP,
          definisce  entro i massimali determinati dal Ministro per i
          lavori  pubblici  su  proposta  del  CER, l'ammontare delle
          quote  di  cui  alle lettere b) e c) del citato art. 19, da
          aggiornare annualmente.
              Le somme di cui al primo comma sono destinate:
                a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti
          sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
                b) all'esecuzione    di    opere    di   manutenzione
          straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni
          degli IACP o dello Stato;
                c) al   finanziamento   dei   programmi  di  edilizia
          residenziale   pubblica  di  cui  all'art.  3  della  legge
          22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di
          proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
                d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP
          e  di  quelli  eventualmente  conseguenti  all'applicazione
          della presente legge;
                e) alla  realizzazione di servizi e di urbanizzazioni
          in  quartieri  o  immobili  di edilizia pubblici carenti di
          tali opere.
              L'utilizzazione  dei fondi da destinarsi alle finalita'
          di  cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma
          e'  autorizzata, su proposta della regione, con decreto del
          Ministro  per  i  lavori  pubblici, sentito il Comitato per
          l'edilizia residenziale.".
              -  Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n.
          133 e' il seguente:
              "Art.  29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui
          agevolati).  -  1. Gli enti concedenti contributi agevolati
          ai  sensi  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge
          27 maggio  1975,  n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975,
          n.   376,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          del  decreto-legge  23 gennaio  1982, n. 9, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  25 marzo  1982,  n.  94,  del
          decreto-legge  7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118, e della
          legge  11 marzo  1988,  n. 67, nonche' le persone fisiche e
          giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via
          disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione
          del  mutuo  nel caso in cui il tasso di interesse applicato
          ai  contratti  di finanziamento stipulati risulti superiore
          al   tasso   effettivo   globale   medio  per  le  medesime
          operazioni,  determinato  ai  sensi dell'art. 2 della legge
          7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di
          ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore
          al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data.
          In  tale  ipotesi  la  quota a carico dei beneficiari delle
          agevolazioni   indicate   per   le  alienazioni  e  per  le
          assegnazioni  in godimento di immobili ad uso abitativo e',
          rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per
          cento  del  nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo
          in  ogni  caso  quanto  disposto  dall'art. 7, commi 3 e 4,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni
          contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui
          per  edilizia  residenziale  pubblica  di cui alle leggi di
          agevolazione emanare dalle stesse.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, con regolamento emanato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   dal  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro dei
          lavori  pubblici, previo parere della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai sensi del decreto
          legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  sono  emanate  le
          disposizioni di attuazione del presente articolo.".