Art. 3.
                (Registri regionali e interregionali.
   Associazione dei donatori volontari di midollo osseo).

   1.  Le  regioni possono istituire, anche in associazione tra loro,
presso  i  laboratori  regionali  di  riferimento per la tipizzazione
tessutale,  Registri  regionali  o  interregionali  dei  donatori  di
midollo   osseo,   cui   le   strutture  che  svolgono  attivita'  di
tipizzazione  sui  donatori  comunicano  i  dati relativi ai donatori
stessi.
   2.  Alle  associazioni  dei donatori volontari di midollo osseo ed
alle  relative  federazioni  si  applica  la  disciplina  di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
   3.  Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono
comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi
dei propri iscritti.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata
          legge 4 maggio 1990, n. 107:
              "Art.  1.  - 1. In attuazione dell'art. 4, primo comma,
          n.  6), e dell'art. 6, primo comma, lettera c), della legge
          23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
          nazionale,  la  raccolta, il frazionamento con mezzi fisici
          semplici,  la  conservazione  e la distribuzione del sangue
          umano  e  dei  suoi componenti sono regolati dalla presente
          legge.
              2. Le attivita' di cui al comma 1 sono parte integrante
          del  Servi-  no  sanitario  nazionale  e  si  fondano sulla
          donazione  volontaria periodica e gratuita del sangue umano
          e dei suoi componenti.
              3.  E'  consentito,  rispettando  le norme indicate per
          l'emaferesi,  il prelievo di cellule staminali, midollari e
          periferiche,  a  scopo  di  infusione per l'allotrapianto e
          l'autotrapianto   nello   stesso  soggetto  o  in  soggetto
          diverso.
              4. Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di
          profitto;  la  loro  distribuzione al ricevente e' comunque
          gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.
              5.  I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e
          distribuzione  del  sangue umano e dei suoi derivati sono a
          carico del Fondo sanitario nazionale.
              6.  Il  Ministro  della  sanita',  con proprio decreto,
          previa  consultazione  della  commissione  nazionale per il
          servizio  trasfusionale  di  cui  all'art.  12,  sentito il
          Consiglio  sanitario  nazionale,  stabilisce annualmente il
          prezzo  unitario  di  cessione  delle  unita' di sangue tra
          servizi   sanitari,   uniforme   per  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.   In  ciascuna  regione  e'  istituito,  secondo  le
          indicazioni fissate con decreto del Ministro della sanita',
          il  registro  del  sangue.  I servizi di immunoematologia e
          trasfusione che svolgono le funzioni di centro regionale di
          coordinamento  e  compensazione ai sensi dell'art. 8, comma
          3,  trasmettono  al  Ministero della sanita i dati relativi
          alla loro attivita'.
              8.  La  partecipazione di associazioni e di federazioni
          di  donatori volontari di sangue aventi le finalita' di cui
          all'art.   2,   comma   2,  alle  attivita'  trasfusionali,
          organizzate  ai  sensi dell'art. 4, e' regolata da apposite
          convenzioni  regionali  adottate in conformita' allo schema
          tipo  definito  con  decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  sentita  la  commissione  di  cui
          all'art. 12.
              9.  Qualora,  trascorsi  sei  mesi  dal termine fissato
          nello  schema  tipo,  i  competenti  organi  regionali  non
          abbiano  proceduto  alla  stipulazione delle convenzioni di
          cui  al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi
          dell'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595".
              "Art.  2. - 1. In attuazione dell'art. 1, quinto comma,
          e  dell'art.  45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
          riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani
          e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria
          e gratuita del sangue o dei suoi componenti.
              2.  Le  associazioni dei donatori volontari di sangue e
          le  relative  federazioni  concorrono ai fini istituzionali
          del  Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione
          e  lo  sviluppo  della  donazione di sangue e la tutela dei
          donatori.
              3.  Rientrano  tra  le associazioni e le federazioni di
          cui  al  comma  2  quelle  il  cui statuto corrisponde alle
          finalita'  della  presente  legge,  secondo  le indicazioni
          fissate  dal Ministro della sanita' con proprio decreto, da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              4.   Le  associazioni  e  le  federazioni  di  donatori
          volontari  devono  comunicare  alle strutture trasfusionali
          gli elenchi dei propri donatori iscritti.
              5.  I  servizi  di  immunoematologia  e  trasfusione, i
          centri trasfusionali e le unita' di raccolta sono obbligati
          alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori
          periodici ed occasionali.".