Art. 5.
(Diritti dei donatori).
1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente
hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente
all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con
i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale
retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di
sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle
successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato
fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha
effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge
23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono
certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni
sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di
donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo
osseo.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n.
107, si veda nella nota all'art. 4;
- Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile
1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica), e' il seguente:
"Art. 8. - 1. I centri regionali di coordinamento e
compensazione assicurano il raggiungimento
dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati
all'interno di ogni regione.
2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i
seguenti compiti:
a) coordinare le attivita' dei servizi di
immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la
collaborazione delle associazioni e federazioni dei
donatori volontari di sangue;
b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di
plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma
necessario per tale scopo;
c) sovrintendere alle attivita' dirette al controllo
del fabbisogno trasfusionale di emazie e se del caso
all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti
della regione e di altre regioni, attenendosi alle
indicazioni dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi
del comma 4 del presente articolo, sulla base delle
proposte formulate in materia dalla Commissione di cui
all'art. 12;
d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20,
comma 3, per disporre di una scorta di sangue di
emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le
emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di
calamita';
e) conservare una banca di emocomponenti congelati
appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in
collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita';
f) inviare il plasma alle aziende produttrici di
emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai
presidi ospedalieri della regione;
g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle
imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni
stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema tipo
predisposto dal Ministro della sanita', sentita la
Commissione di cui all'art. 12;
h) trasmettere al Ministro della sanita' i dati di
cui all'art. 1, comma 7.
3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano
sanitario, individua il servizio di immunoematologia e
trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di
coordinamento e compensazione.
4. Il compito di coordinare a livello nazionale
l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e
compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di
sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore
di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate
dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui
all'art. 12".