Art. 5.
                       (Diritti dei donatori).

   1.  I  donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente
hanno   diritto   a  permessi  retribuiti  per  il  tempo  occorrente
all'espletamento dei seguenti atti:
   a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
   b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con
i pazienti in attesa di trapianto;
   c)   accertamento   dell'idoneita'   alla   donazione,   ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
   2.  Il  donatore  ha  altresi'  diritto  a  conservare  la normale
retribuzione  per  le  giornate  di degenza necessarie al prelievo di
sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle
successive  alla  donazione, per il completo ripristino del suo stato
fisico,   secondo   quanto  certificato  dall'equipe  medica  che  ha
effettuato  il  prelievo  di  midollo  osseo.  I  relativi contributi
previdenziali  sono  accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge
23  aprile  1981,  n.  155.  A  tal  fine,  al  datore di lavoro sono
certificati,  a  cura  dei  servizi  che  hanno  reso  le prestazioni
sanitarie,  l'accesso  e  le  pratiche  inerenti  alla  procedura  di
donazione  cui  e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo
osseo.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  il  testo  dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n.
          107, si veda nella nota all'art. 4;
              -  Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile
          1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
          per   la  liquidazione  urgente  delle  pensioni  e  per  i
          trattamenti  di disoccupazione, e misure urgenti in materia
          previdenziale e pensionistica), e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  I centri regionali di coordinamento e
          compensazione       assicurano       il      raggiungimento
          dell'autosufficienza   di  sangue,  plasma  ed  emoderivati
          all'interno di ogni regione.
              2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i
          seguenti compiti:
                a)   coordinare   le   attivita'   dei   servizi   di
          immunoematologia  e trasfusione della regione, favorendo la
          collaborazione   delle   associazioni   e  federazioni  dei
          donatori volontari di sangue;
                b)   rilevare  il  fabbisogno  regionale  annuale  di
          plasmaderivati  e  determinare  il  quantitativo  di plasma
          necessario per tale scopo;
                c)  sovrintendere alle attivita' dirette al controllo
          del  fabbisogno  trasfusionale  di  emazie  e  se  del caso
          all'invio  delle  eccedenze di emazie verso le aree carenti
          della   regione   e  di  altre  regioni,  attenendosi  alle
          indicazioni  dell'Istituto  superiore  di sanita', ai sensi
          del  comma  4  del  presente  articolo,  sulla  base  delle
          proposte  formulate  in  materia  dalla  Commissione di cui
          all'art. 12;
                d)  collaborare  con le strutture di cui all'art. 20,
          comma   3,   per  disporre  di  una  scorta  di  sangue  di
          emocomponenti   e  di  emoderivati  per  le  urgenze  e  le
          emergenze  sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di
          calamita';
                e)  conservare  una  banca di emocomponenti congelati
          appartenenti  a donatori di gruppi rari o non frequenti, in
          collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita';
                f)  inviare  il  plasma  alle  aziende produttrici di
          emoderivati  e  distribuire  gli  emoderivati  ottenuti  ai
          presidi ospedalieri della regione;
                g)  cedere  il  sangue umano e gli emocomponenti alle
          imprese  produttrici  di emodiagnostici secondo convenzioni
          stipulate  dalle  regioni,  in conformita' allo schema tipo
          predisposto   dal   Ministro   della  sanita',  sentita  la
          Commissione di cui all'art. 12;
                h)  trasmettere  al  Ministro della sanita' i dati di
          cui all'art. 1, comma 7.
              3.  Ciascuna  regione,  nell'ambito  del  proprio piano
          sanitario,  individua  il  servizio  di  immunoematologia e
          trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di
          coordinamento e compensazione.
              4.   Il  compito  di  coordinare  a  livello  nazionale
          l'attivita'   dei   centri  regionali  di  coordinamento  e
          compensazione  e di favorire l'autosufficienza nazionale di
          sangue  e  di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore
          di  sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate
          dal  Ministro  della sanita', sentita la Commissione di cui
          all'art. 12".