Art. 5. (Diritti dei donatori). 1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti: a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici; b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilita' con i pazienti in attesa di trapianto; c) accertamento dell'idoneita' alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. Il donatore ha altresi' diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui e' stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 3, legge 4 maggio 1990, n. 107, si veda nella nota all'art. 4; - Il testo dell'art. 8, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e' il seguente: "Art. 8. - 1. I centri regionali di coordinamento e compensazione assicurano il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione. 2. Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i seguenti compiti: a) coordinare le attivita' dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue; b) rilevare il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma necessario per tale scopo; c) sovrintendere alle attivita' dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e se del caso all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte formulate in materia dalla Commissione di cui all'art. 12; d) collaborare con le strutture di cui all'art. 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in caso di calamita'; e) conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanita'; f) inviare il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi ospedalieri della regione; g) cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12; h) trasmettere al Ministro della sanita' i dati di cui all'art. 1, comma 7. 3. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua il servizio di immunoematologia e trasfusione che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione. 4. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attivita' dei centri regionali di coordinamento e compensazione e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati e' svolto dall'Istituto superiore di sanita', in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 12".