Art. 7.
          (Importazione ed esportazione di midollo osseo).

   1.  L'importazione  e  l'esportazione del midollo osseo a scopo di
trapianto  sono  regolate  ed  autorizzate  ai sensi dell'articolo 15
della legge 4 maggio 1990, n. 107.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  15 della citata legge 4 maggio
          1990, n. 107, e' il seguente:
              "Art.  15.  -  1.  L'importazione  e l'esportazione del
          sangue  umano  conservato  e  dei  suoi  derivati  per  uso
          terapeutico,  profilattico  e diagnostico, sono autorizzate
          dal  Ministro  della sanita, secondo le modalita' stabilite
          con  apposito  decreto, sentito il parere della commissione
          di cui all'art. 12.
              2.  L'importazione  di emoderivati pronti per l'impiego
          e'  consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di
          provenienza,     risultino     autorizzati,    da    parta'
          dell'autorita'  sanitaria, alla commercializzazione per uso
          terapeutico  umano  e  che,  fatta  eccezione per quelli di
          provenienza  dai  paesi  della Comunita' economica europea,
          essi  risultino  autorizzati  anche da parte dell'autorita'
          sanitaria italiana.
              3.   L'importazione  di  emoderivati  e'  consentita  a
          condizione  altresi'  che  su  tutti i lotti e sui relativi
          donatori  sia  possibile  documentare  la  negativita'  dei
          controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti
          infettivi lesivi della salute del paziente ricevente".
          Note all'art. 8.
              -  Si  riporta  di  seguito  il testo, rispettivamente,
          degli  articoli  13-bis,  87,  comma  1,  lettere a) e b) e
          110-bis   del   testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nel limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche,  diverse  da  quelle indicate nell'art. 10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di
          integrazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 3 della legge
          5 febbraio  1992,  n. 104, si assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la locomozione dei soggetti indicati
          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'
          motorie  permanenti,  si  comprendono  i  motoveicoli e gli
          autpveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,
          comma  1,  lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
          c)  ed  f)  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          anche  se  prodotti  in  serie e adattati in funzione delle
          suddette  limitazioni  permanenti  delle capacita' motorie.
          Tra  i  veicoli  adattati  alla  guida  sono compresi anche
          quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
          dalla  commissione  medica  locale  di cui all'art. 119 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. Tra i mezzi
          necessari  per la locomozione dei non vedenti sono compresi
          i   cani   guida   e   gli   autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei
          sordomuti  sono  compresi  gli autoveicoli rispondenti alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo
          di  quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro
          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
          veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
          detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione  da  lui  versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito, salvo che il datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f)  i  premi  per assicurazioni aventi per oggetto il
          riscluo di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
          per  cento  da  qualsiasi  causa  derivante,  ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in dentro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate  nell'articolo  1  della  legge 1o giugno 1939, n.
          1089,   e  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese le erogazioni
          effettuate  per  l'organizzazione in Italia e all'estero di
          mostre    e   di   esposizioni   di   rilevante   interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e  le  ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
          per   ogni  altra  manifestazione  di  rilevante  interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,   e   le   pubblicazioni  relative  ai  beni
          culturali.    Le   iniziative   culturali   devono   essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente   riconosciute,   delle   istituzioni   e  delle
          fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi indicati nella
          presente  lettera  e  controlla  l'impiego delle erogazioni
          stesse.  Detti termini possono, per causa non imputabile al
          donatario,  essere  prorogati una sola volta. Le erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono  all'entrata  del bilancio dello Stato, o delle
          regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  nel caso di
          attivita'  o  manifestazioni in cui essi siano direttamente
          coinvolti,  e  sono destinate ad un fondo da utilizzare per
          le  attivita'  culturali previste per l'anno successivo, Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il  31 marzo  di  ciascun  anno,  al centro informativo del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          l'elenco   nominativo   dei   soggetti  erogatori,  nonche'
          l'ammontare    delle   erogazioni   effettuate   entro   il
          31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui  all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
          e'  consentita  a  condizione  che  il  versamento  di tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  un  milione  di lire in favore delle societa'
          sportive dilettantistiche.
              1-bis). Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter).  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1o gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater).  Dall'imposta  lorda si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
          semplici  di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
          soci  nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
          5 ai fini della imputazione del reddito".
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;".
              (Omissis).
              "Art.  110-bis  (Detrazioni  d'imposta per oneri). - 1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare,  un  importo  pari  al  19 per cento degli oneri
          indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis), del
          comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione
          che   i   predetti   oneri   non   siano  deducibili  nella
          determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare
          il reddito complessivo, In caso di rimborso degli oneri per
          i  quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per
          il  periodo  nel  quale l'ente ha conseguito il rimborso e'
          aumentata  di  un  importo  pari al 22 per cento dell'onere
          rimborsato.".