Art. 9. (Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo). 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanita' si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata "Commissione". 2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e' composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni piu' rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanita', dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle societa' scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita' svolge le funzioni di segretario della Commissione. 3. La Commissione svolge attivita' consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi', al Ministro della sanita' proposte sui criteri e sulle modalita' di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonche' sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalita' del coordinamento delle attivita' promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attivita' di promozione e' svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanita'. 4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanita'. L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonche' dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, e' definito con decreto del Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.