Art. 9. 
(Commissione  nazionale   per   i   trapianti   allogenici   da   non
                           consanguineo). 
 
   1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge,
il Ministro della sanita' si  avvale  del  parere  della  Commissione
nazionale per i trapianti allogenici da non  consanguineo,  istituita
ai sensi del comma 2 e di seguito denominata "Commissione". 
   2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del  Ministro
della  sanita',  che  la  presiede.  Con  lo  stesso   decreto   sono
disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione. Essa e'
composta  da  un  rappresentante  del  Registro  nazionale;  da   due
rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari  di  midollo
osseo e delle relative federazioni  piu'  rappresentative  a  livello
nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali  dei
familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del
sistema linfoemopoietico; da cinque esperti  designati  dal  Ministro
della sanita', dei quali uno scelto  fra  i  medici  appartenenti  al
secondo livello della dirigenza del  ruolo  sanitario  del  Ministero
della  sanita'  ed  i  medici  dirigenti  di  ricerca   dell'Istituto
superiore di sanita', uno scelto tra  i  direttori  ospedalieri  e  i
docenti universitari  e  tre  indicati  dalle  societa'  scientifiche
interessate alla materia. Un medico  appartenente  al  primo  livello
della dirigenza del  ruolo  sanitario  del  Ministero  della  sanita'
svolge le funzioni di segretario della Commissione. 
   3.  La  Commissione   svolge   attivita'   consultiva   ai   sensi
dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione  formula,  altresi',  al
Ministro della sanita' proposte sui  criteri  e  sulle  modalita'  di
compensazione  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  da  regioni  e
province   autonome,    nonche'    sulle    iniziative    concernenti
l'informazione  tecnico-scientifica  sulla   donazione   di   cellule
staminali  e  sulle  modalita'  del  coordinamento  delle   attivita'
promozionali delle associazioni dei  donatori  volontari  di  midollo
osseo e delle relative  federazioni.  La  valutazione  annuale  sulle
attivita' di promozione e' svolta dalla  Commissione  che  si  avvale
della collaborazione di un gruppo di esperti  della  comunicazione  e
della bioetica nominati dal Ministro della sanita'. 
   4. La Commissione si avvale per  il  proprio  funzionamento  delle
strutture del Ministero della sanita'. L'ammontare  delle  indennita'
per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonche' dei
compensi per gli esperti di cui al comma 3, e' definito  con  decreto
del Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo di lire
500 milioni.