Art. 10. (Educazione ambientale) 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all'art. 10: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986. Nota all'art: 11: - Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Partecipazione al procedimento amministrativo".