Art. 10.
                       (Educazione ambientale)

1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
della  pubblica  istruzione,  promuove  lo svolgimento di campagne di
informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986,  n.  349.  A  tale  fine  e' autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
 
          Nota all'art. 10:
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale"  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
                               Nota all'art: 11:
              - Il  capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
          "Partecipazione al procedimento amministrativo".