Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo.