Art. 12.
    (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il
Ministro  della  sanita',  previo  parere  del  Comitato e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo
conto  anche  degli  orientamenti e degli atti dell'Unione europea in
materia  di  inquinamento  elettromagnetico, tutela dei consumatori e
istruzioni  per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti
di  apparecchi  e  dispositivi,  in  particolare  di  uso  domestico,
individuale  o  lavorativo,  generanti  campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici,  sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e
alle   lavoratrici,   mediante   apposite   etichettature   o  schede
informative.  Le  informazioni  devono  riguardare, in particolare, i
livelli  di  esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo,
la  distanza  di  utilizzo  consigliata  per ridurre l'esposizione al
campo  elettrico,  magnetico  ed  elettromagnetico  e  le  principali
prescrizioni  di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali
emissioni  sono  da  ritenersi  cosi  basse  da non richiedere alcuna
precauzione.
2.  Il  Comitato  promuove  la  realizzazione di intese ed accordi di
programma  con  le  imprese  produttrici  di  apparecchiature  di uso
domestico,  individuale  o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine  di  favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.