Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo
conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in
materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e
istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti
di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico,
individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e
alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo,
la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le
tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione
di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali
emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna
precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di
programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso
domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.