Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la
realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di
servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.