Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in
materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle
disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto
tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei
presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati
alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di
polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica
normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per
le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma
4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che
costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Note all'art. 14:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante:
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli istituti di istruzione universitaria,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita' e della funzione
pubblica".
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".