Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o
nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma
2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire
600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di
chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non
rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure
di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire
200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi
1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai
sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla
concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione
della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita'
competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto
autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorita' abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e
provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione".