Art. 15.
                             (Sanzioni)

1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o
nell'impiego  di  una  sorgente  o  di  un  impianto che genera campi
elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici  superi  i  limiti  di
esposizione  ed  i  valori  di  attenzione  di  cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma
2,  e  ai decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 2 milioni a lire
600  milioni.  La predetta sanzione si applica anche nei confronti di
chi  ha  in  corso  di  attuazione  piani di risanamento, qualora non
rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2.  Salvo  che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure
di  tutela  di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 2 milioni a lire
200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3.  Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi
1  e  2  sono  irrogate  dalle autorita' competenti, sulla base degli
accertamenti  effettuati  dalle  autorita'  abilitate ai controlli ai
sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle
sanzioni  di  cui  ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela  dell'ambiente  e  della  salute,  dall'autorizzazione,  dalla
concessione  o  dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli
impianti  disciplinati  dalla  presente legge, si applica la sanzione
della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.
5.  La  sanzione  di  cui  al  comma  4  e'  applicata dall'autorita'
competente  in  base  alle  vigenti  disposizioni a rilasciare l'atto
autorizzatorio,   sulla  base  degli  accertamenti  effettuati  dalle
autorita' abilitate ai controlli.
6.  L'inosservanza  del  decreto  di cui all'articolo 12, comma 1, e'
punita  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma
compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e'
ammesso  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  dei  regolamenti  comunali e
          provinciali  continua  ad  applicarsi  l'art. 107 del testo
          unico  delle  leggi  comunali  e  provinciali approvato con
          regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione".