Art. 16.
                        (Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si
applicano,   in   quanto   compatibili  con  la  presente  legge,  le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile  1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992,  e  successive  modificazioni,  le disposizioni del decreto del
Presidente  del  Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del  4  ottobre 1995, nonche' le
disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
 
          Note all'art. 16:
              - Il  decreto  del Presidente del Consigli dei Ministri
          28 settembre  1995,  recante "Norme tecniche procedurali di
          attuazione  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
          1995.
              - Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 10 settembre
          1998,  n.  381,  recante: "Regolamento recante norme per la
          determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con
          la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          257 del 3 novembre 1998.