Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio
1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381.
Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri
28 settembre 1995, recante "Norme tecniche procedurali di
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381, recante: "Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 3 novembre 1998.