Art. 17.
                       (Copertura finanziaria)

1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  20.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede:
a)  quanto  a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo   delle  proiezioni,  per  detti  anni,  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente;
b)  quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003,  mediante  utilizzo  delle  proiezioni,  per  detti anni, dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.
2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 22 febbraio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bordon, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: Fassino