Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia,
che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed
agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi
di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli
apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e
lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le
norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle
particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi
sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree
riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
individuate con il decreto di cui al comma 3.