Art. 2.
                      (Ambito di applicazione)

   1.  La  presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature  per  usi  civili, militari e delle forze di polizia,
che   possano   comportare   l'esposizione   dei   lavoratori,  delle
lavoratrici  e  della  popolazione  a  campi  elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

   In  particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed
agli  impianti  radioelettrici  compresi  gli  impianti per telefonia
mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
   2.  Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi
di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli
apparecchi   ed  ai  dispositivi  di  uso  domestico,  individuale  e
lavorativo  si  applicano  esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 12 della presente legge.
   3.  Nei  riguardi  delle  Forze armate e delle Forze di polizia le
norme  della  presente  legge  sono  applicate  tenendo  conto  delle
particolari  esigenze  al  servizio  espletato,  individuate  con  il
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
   4.  Restano  ferme  le competenze in materia di sicurezza e salute
dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni  vigenti  ai servizi
sanitari  e  tecnici  istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia;  i  predetti  servizi  sono  competenti altresi' per le aree
riservate  od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
individuate con il decreto di cui al comma 3.