Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le
seguenti definizioni:
a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di
origine artificiale;
b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non
deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e
nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine
e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro
specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione
dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per
scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu'
trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in
una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia,
i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per
il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.