Art. 3. 
                            (Definizioni) 
 
   1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si  assumono  le
seguenti definizioni: 
   a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta  a  campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto,  di
origine artificiale; 
   b) limite  di  esposizione:  e'  il  valore  di  campo  elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che  non
deve essere  superato  in  alcuna  condizione  di  esposizione  della
popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo  1,
comma 1, lettera a); 
   c)  valore  di  attenzione:  e'  il  valore  di  campo  elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici  e
nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura  di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine
e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 
   d) obiettivi di qualita' sono: 
   1)  i  criteri  localizzativi,  gli   standard   urbanistici,   le
prescrizioni  e  le  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle  migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle  leggi  regionali  secondo  le
competenze definite dall'articolo 8; 
   2) i valori di campo  elettrico,  magnetico  ed  elettromagnetico,
definiti dallo Stato secondo le previsioni  di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  a),  ai  fini  della  progressiva  minimizzazione
dell'esposizione ai campi medesimi; 
   e)  elettrodotto:  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche,  delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione; 
   f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e  delle  lavoratrici  che,  per  la  loro
specifica attivita'  lavorativa,  sono  esposti  a  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici; 
   g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di  esposizione  ai
campi  elettrici,  magnetici  ed   elettromagnetici,   ad   eccezione
dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale  per
scopi diagnostici o terapeutici; 
   h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno  o  piu'
trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme  di  trasmettitori  e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari  in
una data postazione ad assicurare  un  servizio  di  radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia, 
   i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione  radio  di  terra
del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei
terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; 
   l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per
il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.