Art. 4. 
                       (Funzioni dello Stato) 
 
   1. Lo Stato esercita le funzioni relative: 
   a) alla determinazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di
attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori  di  campo
come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera  d),  numero  2),  in
considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di' normative omogenee in relazione alle  finalita'
di cui all'articolo 1; 
   b) alla promozione di attivita' di ricerca  e  di  sperimentazione
tecnico-scientifica,  nonche'  al  coordinamento  dell'attivita'   di
raccolta, di  elaborazione  e  di  diffusione  dei  dati,  informando
annualmente il  Parlamento  su  tale  attivita',  in  particolare  il
Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica  e  di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; 
   c) all'istituzione del catasto nazionale delle  sorgenti  fisse  e
mobili dei campi elettrici, magnetici  ed  elettromagnetici  e  delle
zone territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell'ambiente; 
   d) alla determinazione dei criteri di elaborazione  dei  piani  di
risanamento  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,   con   particolare
riferimento alle priorita' di intervento, ai tempi di  attuazione  ed
alle modalita' di  coordinamento  delle  attivita'  riguardanti  piu'
regioni nonche'  alle  migliori  tecnologie  disponibili  per  quanto
attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico; 
   e)  all'individuazione  delle  tecniche  di   misurazione   e   di
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; 
   f) alla realizzazione di accordi di programma  con  i  gestori  di
elettrodotti ovvero con i' proprietari degli stessi o delle  reti  di
trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque  la  disponibilita'
nonche' con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di  promuovere  tecnologie  e  tecniche  di
costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell'ambiente e di tutelare il paesaggio; 
   g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con  tensione
superiore a 150 kV; 
   h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di  rispetto
non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una  permanenza  non
inferiore a quattro ore. 
   2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di   qualita',   le   tecniche   di   misurazione    e    rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di
fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al  comma  1,  lettere
a), e) e h), sono stabiliti, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge: 
   a) per la popolazione, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo  6
e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"; 
   b)  per  i  lavoratori  e  le  lavoratrici,  ferme   restando   le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626, e successive  modificazioni,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
sentiti i Ministri dell'ambiente e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  il  Comitato  di  cui  all'articolo  6  e   le   competenti
Commissioni  parlamentari,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina,  altresi',  il  regime  di
sorveglianza   medica   sulle   lavoratrici    e    sui    lavoratori
professionalmente esposti. 
   3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non  siano  state
raggiunte le intese in sede di Conferenza  unificata,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta  i
decreti di cui al comma 2, lettere a) e b). 
   4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione  dei  piani  di
risanamento, ai sensi del comma 1, lettera  d),  si  provvede,  entro
centoventi giomi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'ambiente,  sentiti  il  Comitato  di  cui
all'articolo 6 e la Conferenza unificata. 
   5. Le regioni  adeguano  la  propria  legislazione  ai  limiti  di
esposizione,  ai  valori  di   attenzione   e,   limitatamente   alla
definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  numero  2),
agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente articolo. 
   6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma  1,
lettera c), e di lire 5.000 milioni per  ciascuno  degli  anni  2001,
2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi  di  programma
di cui agli articoli 12 e 13. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e' il seguente: 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              Le sedute sono presiedute dal Presidente del  Consiglio
          dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno". 
              - Il decreto legislativo 19  settembre  1994,  n.  626,
          recante attuazione delle direttive 89/391/CEE,  89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro, e' pubblicato nel supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.