Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo
come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in
considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di' normative omogenee in relazione alle finalita'
di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di
raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando
annualmente il Parlamento su tale attivita', in particolare il
Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di
cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e
mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle
zone territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo
presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare
riferimento alle priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed
alle modalita' di coordinamento delle attivita' riguardanti piu'
regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili per quanto
attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di
elettrodotti ovvero con i' proprietari degli stessi o delle reti di
trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita'
nonche' con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di
costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto
non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non
inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di
fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere
a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6
e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita',
sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state
raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente
del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i
decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro
centoventi giomi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui
all'articolo 6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di
esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla
definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),
agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma 1,
lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.
Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.