Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita'
culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure
specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e
alla localizzazione dei tracciati per la progettazione. la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate
le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e
paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali,
nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a
tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto
disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti
vincoli e strumenti di pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate
misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui
allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione
e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una
nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore
impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati
nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei
tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e controllo,
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto
e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti
indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo
comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamento medesimo.
Note all'art. 5:
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- L'art. 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti
rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".