Art. 6.
           (Comitato interministeriale per la prevenzione
         e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

   1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e
la   riduzione   dell'inquinamento   elettromagnetico,   di   seguito
denominato "Comitato".
   2.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal Ministro dell'ambiente o dal
Sottosegretario  all'ambiente  delegato,  ed e' composto altresi' dai
Ministri,    o    dai   Sottosegretari   delegati,   della   sanita',
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, dei
lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  dei  lavori pubblici, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  per i beni e le attivita' culturali,
dei  trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa
e dell'interno.
   3.  E  Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma
1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
   4.  Il  Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2,
lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
   5.  Il  Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti
previsti  dalla  presente legge e predispone una relazione annuale al
Parlamento sulla sua attuazione.
   6.  Il  Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo
gratuito,  di  enti,  agenzie,  istituti  ed organismi, aventi natura
pubblica  e  competenze specifiche nelle diverse materie di interesse
della presente legge.
   7.   Per   l'istituzione   e  il  funzionamento  del  Comitato  e'
autorizzata  la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.