Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c), e' costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il
Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a
sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro
dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di
trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto
riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.
Nota all'art. 7:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
4 giugno 1997, n. 335, e' il seguente:
"Art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio
ambientale). - 1. Le iniziative adottate in attuazione
dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo
1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni
tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art. 1-bis,
comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in
corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al
comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire
all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
adotta un decreto che individui:
a) le iniziative gia' realizzate dal Ministero
dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;
b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche,
comunque finalizzate al completamento, potenziamento o
implementazione del sistema informativo e di monitoraggio
ambientale, ancora in corso di realizzazione o
perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi
e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero
dell'ambiente;
c) le risorse finanziarie, finalizzate alla
realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione
del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
d) le iniziative delle regioni e province autonome
per il completamento e potenziamento del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal
Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo
stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in
attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli
interventi ai sensi della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi'
definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le
modalita' tecnico-amministrative per il trasferimento e la
ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e
delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e
b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di
garantire una tempestiva ripresa della operativita' del
sistema trasferito, che tenga conto della realta'
informatica presente presso la stessa Agenzia e delle
esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente,
nonche' le modalita' di gestione per il periodo di
transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre,
le modalita' di coordinamento delle iniziative di cui al
comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento
funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di
consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi
tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto e' sottoposto alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi
informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e
province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del
SINA e ai relativi finanziamenti.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali
e le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore
ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche
fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di
informazioni, nonche' alle modalita' ed alle frequenze con
cui effettuare gli scambi.
6. Le specifiche possono in particolare riguardare la
struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il
supporto di trasmissione, di norma tramite rete
informatica.
7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il
sistema delle imprese avviene secondo le modalita'
stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di
cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge
21 gennaio 1994, n. 61.
8. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
agenzie regionali e delle province autonome, anche
attraverso gli strumenti previsti dall'art. 10, comma 4.
Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei
livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono
approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA
provvede ad elaborare un programma di attivita' che tenga
altresi' conto delle iniziative adottate a livello
nazionale e locale relative a sistemi informativi di
interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e
l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale
programma e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche'
venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
per la relativa intesa".