Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di'
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte
salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti
di' trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli
impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto
secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo
di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla
installazione degli impianti di cui al presente articolo, in
conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto
delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione
della popolazione;
e) l'individuatone degli strumenti e delle azioni per il
raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche
relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo
termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e
c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della
salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di
tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le
competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da
installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Note all'art. 8:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
telecomunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
- L'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' il
seguente:
"Art. 3. - In ciascuna regione e' costituito un
comitato misto paritetico di reciproca consultazione per
l'esame, anche con proposte alternative della regione e
dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree
subregionali ed i programmi delle installazioni militari e
delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale e'
sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per
la provincia di Trento e per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio
regionale e del presidente della giunta regionale si
intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla
provincia, al consiglio provinciale e al presidente della
giunta provinciale.
Qualora esigenze di segreto militare non consentano un
approfondito esame, il presidente della giunta regionale
puo' chiedere al-l'autorita' competente di autorizzare la
comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi consultato semestralmente su
tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o
di unita', per la definizione delle localita', degli spazi
aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
svolgimento, nonche' sull'impiego dei poligoni della
regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla
regione si esprima in senso contrario, sui programmi di
attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro
della difesa.
Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri
organismi interessati, definisce le zone idonee alla
concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella
regione per la costituzione di poligoni, utilizzando
prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
Una volta costituite tali aree militari, le
esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi
entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri,
marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si
stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la
regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto
di disciplinare e' rimesso al Ministro della difesa che
decide sentiti il presidente della giunta regionale e il
presidente del comitato misto paritetico competenti.
Il comitato e' formato da cinque rappresentanti del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero
del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette
rappresentanti della regione nominati dal presidente della
giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del
consiglio regionale.
Per ogni membro e' nominato un supplente.
Il comitato si riunisce a richiesta del comandante
militare territoriale di regione o del comandante in capo
di dipartimento militare marittimo o del comandante di
regione aerea o del presidente della regione; presiede
l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o
piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato
in grado o meno anziano.
Delle riunioni del comitato e' redatto verbale che
conterra' le eventuali proposte di membri discordanti
sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di
essa.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni
militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono
riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata
puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione
della decisione ministeriale, che la questione sia
sottoposta a riesame da parte del consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi
particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione
della proprieta' siano sospesi sino alla decisione del
Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei Ministri si
pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il
presidente della giunta regionale interessata".