Art. 9
Piani di risanamento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su
proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un
piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e
comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
e' adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione e'
controllata dalle regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla
pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in
siti idonei. Il risanamento e' effettuato con onere a carico dei
titolari degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti
di esposizione e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli
obiettivi di qualita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto,
considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a
piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita'
di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con
particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre
mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la
proposta di piano di risanamento e' presentata al Ministero
dell'ambiente. Il piano e' approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il
Ministro della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di
piano di risanamento e' presentata alla regione, che approva il
piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al
terzo periodo del presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4
ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di
qualita' stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a),
della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico
dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge
14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento
nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale
recupero.
5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per
l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali e l'esercizio delle attivita' di controllo e di
monitoraggio, e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali
somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla
Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad
integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo
periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di
risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e
dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o
di coloro che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento
da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone
di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei
suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque
i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica
utilita'. La disattivazione e' disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale
nonche' le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per
quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i
sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia
mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa
nonche' delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la
cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed
l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta
informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i
limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle
leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Note all'art. 9:
- L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:
"Art. 4 (Limiti di esposizione e criteri di
applicazione). - Sono definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o
ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che
individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui
l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo
elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo
elettrico misurabile in un punto in assenza di persone,
animali e cose non fisse".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
"Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'ernergia elettrica" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999.
- L'art. 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n.
481, e' il seguente:
"12. Ciascuna autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto".