Art. 9
                        Piani di risanamento

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  la regione adotta, su
proposta  dei  soggetti  gestori  e  sentiti i comuni interessati, un
piano  di  risanamento  al  fine  di  adeguare,  in  modo graduale, e
comunque   entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi,  gli  impianti
radioelettrici  gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione  ed  agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme
della  presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso  di  inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
e'  adottato  dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro  i  successivi  tre  mesi.  Il  piano,  la cui realizzazione e'
controllata  dalle  regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione
degli   impianti   di   radiodiffusione   in   siti   conformi   alla
pianificazione  in  materia, e degli impianti di diversa tipologia in
siti  idonei.  Il  risanamento  e'  effettuato con onere a carico dei
titolari degli impianti.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano
una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione   nazionale   o   coloro  che  comunque  ne  abbiano  la
disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete  di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte  degli  interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonche'  tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione
della  proposta  di  piano  di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti  che  si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti
di  esposizione  e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli
obiettivi  di  qualita'  stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4,
comma  2,  lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione,  adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto,
considerando  comunque  come  prioritarie  le situazioni sottoposte a
piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita'
di  destinazioni  residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di
edifici  adibiti  a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore, con
particolare  riferimento  alla  tutela  della  popolazione infantile.
Trascorsi  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  in  caso di inerzia o
inadempienza  dei  gestori,  il  piano di risanamento di cui al primo
periodo  del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre
mesi.
  3.  Per  gli  elettrodotti  con  tensione  superiore  a  150 kV, la
proposta   di   piano  di  risanamento  e'  presentata  al  Ministero
dell'ambiente.  Il  piano  e'  approvato,  con  eventuali  modifiche,
integrazioni  e  prescrizioni,  entro  sessanta  giorni, dal Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  dei  lavori  pubblici,  sentiti il
Ministro  della sanita' e le regioni ed i comuni interessati. Per gli
elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a 150 kV, la proposta di
piano  di  risanamento  e'  presentata  alla  regione, che approva il
piano,  con  eventuali  modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro
sessanta  giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4,
comma  2,  lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori,
il  piano  di  risanamento  per  gli  elettrodotti  con  tensione non
superiore  a  150 kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al
terzo periodo del presente comma.
  4.  Il  risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro
dieci  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge.
Entro  il  31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque   completato  il  risanamento  degli  elettrodotti  che  non
risultano  conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4
ed  alle  condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
del  Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  104  del  6  maggio  1992, al fine dell'adeguamento ai
limiti  di  esposizione,  ai valori di attenzione e agli obiettivi di
qualita'  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, lettera a),
della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico
dei  proprietari  degli  elettrodotti,  come  definiti  ai  sensi del
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia
elettrica  ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge
14   novembre   1995,   n.  481,  determina,  entro  sessanta  giorni
dall'approvazione  del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente  connessi all'attuazione degli interventi di risanamento
nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale
recupero.
  5.  Ai  fini  della  concessione  di  contributi  alle  regioni per
l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali   e   l'esercizio   delle   attivita'  di  controllo  e  di
monitoraggio,  e'  autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni
annue    a    decorrere    dall'anno   2001.   Le   somme   derivanti
dall'applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata  del  bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del  100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di
base  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente; tali
somme  sono  destinate,  sulla  base  di  criteri  determinati  dalla
Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad
integrazione  delle  risorse  ad  esse  assegnate  ai sensi del primo
periodo  del  presente  comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di
risanamento,    della   realizzazione   dei   catasti   regionali   e
dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
  6.  Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi  radioelettrici,  degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti  per  radiodiffusione,  secondo  le  prescrizioni del piano,
dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o
di  coloro  che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando
quanto  previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento
da  parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone
di  utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei
suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque
i  diritti  degli  utenti  all'erogazione  del  servizio  di pubblica
utilita'. La disattivazione e' disposta:
   a)  con  provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
il  Ministro  della  sanita'  e del lavoro e della previdenza sociale
nonche'  le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV;
   b)  con  provvedimento  del  presidente della giunta regionale per
quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i
sistemi  radioelettrici,  con esclusione degli impianti per telefonia
mobile  e  per  radiodiffusione  e degli impianti per telefonia fissa
nonche'  delle  stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la
cui  disattivazione  e' disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni  che  assicura l'uniforme applicazione della disciplina
sul territorio nazionale.
  7.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed
l)  del  comma  1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta
informativa  ben  visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di  esposizione  rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i
limiti  di  esposizione  ed  i  valori di attenzione prescritti dalle
leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
 
          Note all'art. 9:
              - L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:
              "Art.   4   (Limiti   di   esposizione   e  criteri  di
          applicazione). - Sono definiti i seguenti limiti:
                5  kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
          campo  elettrico  e  di  induzione  magnetica,  in  aree  o
          ambienti  in  cui  si  possa  ragionevolmente attendere che
          individui   della   popolazione   trascorrano   una   parte
          significativa della giornata;
                10  kV/m  e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
          campo  elettrico  e di induzione magnetica, nel caso in cui
          l'esposizione  sia  ragionevolmente limitata a poche ore al
          giorno.
              I  valori  di  campo  elettrico  sono riferiti al campo
          elettrico  imperturbato,  intendendosi  per  tale  un campo
          elettrico  misurabile  in  un  punto in assenza di persone,
          animali e cose non fisse".
              - Il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
          "Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni
          per   il   mercato   interno  dell'ernergia  elettrica"  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 31 marzo
          1999.
              - L'art.  2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' il seguente:
              "12.  Ciascuna autorita' nel perseguire le finalita' di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
                a) formula  osservazioni e proposte da trasmettere al
          Governo  e  al  Parlamento  sui  servizi  da assoggettare a
          regime  di concessione o di autorizzazione e sulle relative
          forme   di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi  esistenti,
          proponendo    al   Governo   le   modifiche   normative   e
          regolamentari   necessarie   in  relazione  alle  dinamiche
          tecnologiche,  alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
          delle normative comunitarie;
                b) propone  i  Ministri  competenti gli schemi per il
          rinnovo  nonche'  per eventuali variazioni dei singoli atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma;
                c) controlla  che  le  condizioni  e  le modalita' di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite,  siano  attuate  nel rispetto dei principi della
          concorrenza  e della trasparenza, anche in riferimento alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di  prestare  il  servizio in condizioni di eguaglianza, in
          modo  che  tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili,  garantendo  altresi' il rispetto: dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
                d) propone   la   modifica   delle   clausole   delle
          concessioni   e  delle  convenzioni,  ivi  comprese  quelle
          relative  all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
          dei  contratti di programma in essere e delle condizioni di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento  del  mercato  o  dalle ragionevoli esigenze
          degli    utenti,    definendo    altresi'   le   condizioni
          tecnico-economiche  di  accesso  e di interconnessione alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente;
                e) stabilisce  e aggiorna, in relazione all'andamento
          del  mercato,  la  tariffa  base,  i  parametri e gli altri
          elementi  di  riferimento per determinare le tariffe di cui
          ai  commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
          dei  costi  eventualmente sostenuti nell'interesse generale
          in   modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del
          servizio   e   l'adeguata   diffusione   del  medesimo  sul
          territorio   nazionale,   nonche'  la  realizzazione  degli
          obiettivi   generali   di   carattere  sociale,  di  tutela
          ambientale  e  di  uso  efficiente  delle risorse di cui al
          comma   1  dell'art.  1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi   tributo   od   onere   improprio;  verifica  la
          conformita'  ai  criteri di cui alla presente lettera delle
          proposte   di   aggiornamento   delle  tariffe  annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della  proposta;  qualora la pronuncia non intervenga entro
          tale   termine,   le   tariffe   si   intendono  verificate
          positivamente;
                f) emana  le direttive per la separazione contabile e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per    assicurare,    tra   l'altro,   la   loro   corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica   e   per   categoria   di  utenza  evidenziando
          separatamente  gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi  al  confronto  tra essi e i costi analoghi in altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di
          indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
          con  livelli  qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel
          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h);
                h) emana  le  direttive  concernenti  la produzione e
          l'erogazione  dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
          servizi   medesimi,  definendo  in  particolare  i  livelli
          generali   di   qualita'   riferiti   al   complesso  delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti i
          soggetti  esercenti  il  servizio  e i rappresentanti degli
          utenti  e  dei  consumatori, eventualmente differenziandoli
          per  settore  e  tipo  di  prestazione; tali determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37;
                i) assicura   la   piu'   ampia   pubblicita'   delle
          condizioni  dei  servizi; studia l'evoluzione del settore e
          dei   singoli  servizi,  anche  per  modificare  condizioni
          tecniche,    giuridiche   ed   economiche   relative   allo
          svolgimento   o   all'erogazione   dei  medesimi;  promuove
          iniziative  volte  a  migliorare le modalita' di erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente  del  Consiglio del Ministri una relazione sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
                l) pubblicizza   e   diffonde   la  conoscenza  delle
          condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la  possibilita'  di  migliori scelte da parte degli utenti
          intermedi o finali;
                m) valuta  reclami, istanze e segnalazioni presentate
          dagli  utenti  o  dai  consumatori, singoli o associati, in
          ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
          parte  dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
          quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche alle
          modalita'  di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
                n) verifica  la  congruita' delle misure adottate dai
          soggetti  esercenti  il  servizio  al fine di assicurare la
          parita'   di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire  la
          continuita'   della  prestazione  dei  servizi,  verificare
          periodicamente  la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
          all'uopo  acquisendo  anche  la  valutazione  degli utenti,
          garantire   ogni   informazione   circa   le  modalita'  di
          prestazione  dei  servizi e i relativi livelli qualitativi,
          consentire  a  utenti e consumatori il piu' agevole accesso
          agli  uffici  aperti  al  pubblico, ridurre il numero degli
          adempimenti   richiesti   agli   utenti   semplificando  le
          procedure  per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare la
          sollecita  risposta  a  reclami, istanze e segnalazioni nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
                o) propone al Ministro competente la sospensione o la
          decadenza   della  concessione  per  i  casi  in  cui  tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
                p) controlla   che   ciascun  soggetto  esercente  il
          servizio  adotti,  in  base  alla  direttiva  sui  principi
          dell'erogazione  dei  servizi  pubblici  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  del  27 gennaio  1994, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 22 febbraio 1994, una
          carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
          singoli servizi e ne verifica il rispetto".