Art. 10.
                 (Insegne pubbliche e toponomastica)

1.  Con  decreto  del  presidente  della giunta regionale, sulla base
della  proposta  del  Comitato  e  sentiti gli enti interessati, sono
individuati,  sulla  base  della  tabella  di  cui  all'articolo 4, i
comuni,  le  frazioni di comune, le localita' e gli enti in cui l'uso
della  lingua slovena e' previsto in aggiunta a quella italiana nelle
insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in
tutte   le  insegne  pubbliche,  nonche'  nei  gonfaloni.  Le  stesse
disposizioni  si  applicano anche per le indicazioni toponomastiche e
per la segnaletica stradale.
2.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  massima  di  lire  128  milioni annue per gli anni dal 2001 al
2005.