Art. 11.
                    (Scuole pubbliche con lingua
                      di insegnamento slovena)

1.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dalla  presente  legge,
continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio
1961,  n.  1012,  e  22  dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi
primo  e  secondo,  della  legge  22  dicembre  1973, n. 932, dopo le
parole: "di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con
piena conoscenza della lingua slovena".
2.  Fermo  restando  quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1
della  legge  19  luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle
scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena  si procede secondo le
modalita'  operative  stabilite  dagli  articoli  2,  3, 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel
rispetto  delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, sentita la Commissione
scolastica  regionale  per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di cui
all'articolo 13, comma 3, della presente legge.
3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte,
in  fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per
l'istruzione in lingua slovena".
4.  Nell'ordinamento  delle scuole con lingua di insegnamento slovena
e'   ammesso   l'uso   della   lingua   slovena   nei   rapporti  con
l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella
carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.
5.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'importo del fondo di cui
all'articolo  8  della legge 22 dicembre 1973, n. 932, e' aumentato a
lire  250  milioni  annue.  Il fondo puo' essere utilizzato anche per
compensi  relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed
altro  materiale  didattico,  nonche'  a  favore di autori di testi e
dispense  che  non  siano  cittadini  italiani  appartenenti all'area
culturale  slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri
per   la   sua   utilizzazione,   anche  attraverso  piani  di  spesa
pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di
competenza  della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di
lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  dell'art. 2, della legge 22 dicembre 1973,
          n.  932  (Modificazioni e interazioni della legge 19 luglio
          1961,  n.  1012,  riguardante  l'istituzione  di scuole con
          lingua  di insegnamenti slovena nelle province di Trieste e
          Gorizia)  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "2.  I  posti  di  ispettore  scolastico,  di  cui alla
          lettera  a)  dell'art.  1, sono conferiti mediante concorso
          per   titoli,  riservato  a  candidati  di  lingua  materna
          slovena,  bandito  dal  Ministero della pubblica istruzione
          con  la  osservanza  delle  norme  vigenti in materia per i
          concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.
              I  posti di direttore didattico, di cui alla lettera b)
          dell'art.  1,  sono conferiti mediante concorso per esami e
          titoli,  riservato  a candidati di lingua materna slovena o
          con  piena  conoscenza  della  lingua  slovena, bandito dal
          Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle
          norme  vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli
          a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale
          e'   svolto  in  lingua  slovena,  quello  di  legislazione
          scolastica in lingua italiana.
              Nella  prima applicazione della presente legge ed entro
          tre  mesi  dalla  sua  entrata  in vigore, sara' indetto un
          concorso  per titoli, integrato da un colloquio, a posti di
          direttore   didattico,  riservato  a  candidati  di  lingua
          slovena  o  con  piena  conoscenza della lingua slovena che
          abbiano  avuto  per  non  meno di due anni l'incarico della
          direzione  didattica  e  che  da  almeno  otto  anni  siano
          insegnanti elementari di ruolo.
              Entro due anni sara' indetto un concorso per titoli, da
          espletarsi   entro  i  successivi  sei  mesi,  a  posti  di
          ispettore  scolastico,  riservato ai direttori didattici di
          lingua   materna  slovena  ivi  compresi  i  vincitori  del
          concorso  direttivo del concorso direttivo riservato di cui
          al    precedente    comma,   prescindendo   dal   requisito
          dell'anzianita'  minima  di  servizio richiesto dalle norme
          vigenti.
              Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico
          di  cui  ai  precedenti  commi,  risultino  compresi  nella
          graduatoria  di merito senza conseguire la nomina in ruolo,
          sono  iscritti  in una graduatoria permanente da utilizzare
          con  le  modalita' stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n.
          380, e successive modificazioni.
              Fino   all'espletamento   dei   concorsi  indicati  nel
          presente  articolo,  per la copertura dei posti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  dell'art.  1, continuera' ad applicarsi
          l'art. 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012".
              - Il  testo dell'art. 1, comma 3, della legge 19 luglio
          1961,  n.  1012  (Disciplina  delle istituzioni scolastiche
          nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste), e'
          il seguente:
              "3. All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle
          scuole  con  lingua di insegnamento slovena si provvede con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello
          per il tesoro".
              - Il  testo  degli  articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  18 giugno 1998, n. 233
          (Regolamento  recante norme per il dimensionamento ottimale
          delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
          organici  funzionali dei singoli istituti a norma dell'art.
          21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  2  (Parametri). - 1. L'autonomia amministrativa,
          organizzativa,  didattica  e  di  ricerca  e  progettazione
          educativa  e'  riconosciuta alle istituzioni scolastiche di
          ogni  ordine  e  grado,  ivi comprese quelle gia' dotate di
          personalita' giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a
          garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e
          organizzazione  dell'offerta  formativa.  A  tal  fine sono
          definiti,  a norma dell'art. 3, gli ambiti territoriali, di
          ampiezza  differenziata  a seconda del grado di istruzione,
          nei quali va assicurata la permanenza e la stabilita' delle
          suddette   istituzioni,   con   particolare  riguardo  alle
          caratteristiche   demografiche,   geografiche,  economiche,
          socio-culturali    del   territorio,   nonche'   alla   sua
          organizzazione politico-amministrativa.
              2.  Ai  fini  indicati  al  comma  1,  per  acquisire o
          mantenere   la   personalita'  giuridica  gli  istituti  di
          istruzione   devono   avere,  di  norma,  una  popolazione,
          consolidata   e   prevedibilmente  stabile  almeno  per  un
          quinquennio,  compresa  tra  500  e 900 alunni; tali indici
          sono  assunti  come  termini  di riferimento per assicurare
          l'ottimale    impiego   delle   risorse   professionali   e
          strumentali.
              3.  Nelle  piccole  isole,  nei comuni montati, nonche'
          nelle  aree  geografiche  contraddistinte  da  specificita'
          etniche  o linguistiche, gli indici di riferimento previsti
          dal  comma  2  possono essere ridotti fino a 300 alunni per
          gli  istituti  comprensivi  di scuola materna, elementare e
          media,   o   per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine
          o  tipo,  previsti  dal  comma  6;  nelle  localita'  sopra
          indicate  che  si  trovino  in  condizioni  di  particolare
          isolamento  possono,  altresi',  essere costituiti istituti
          comprensivi  di  scuole  di  ogni  ordine e grado. L'indice
          massimo  di  cui al comma 2 puo' essere superato nelle aree
          ad alta densita' demografica, con particolare riguardo agli
          istituti  di  istruzione secondaria con finalita' formative
          che  richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di
          alto valore artistico o tecnologico.
              4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo stabiliti
          dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione
          scolastica  e'  definita  in  relazione  agli  elementi  di
          seguito indicati:
                a) consistenza della popolazione scolastica residente
          nell'area  territoriale  di  pertinenza,  con riferimento a
          ciascun   grado,   ordine  e  tipo  di  scuola  contemplato
          dall'ordinamento scolastico vigente;
                b) caratteristiche     demografiche,     orografiche,
          economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
                c) estensione  dei  fenomeni  di devianza giovanile e
          criminalita' minorile;
                d) complessita'     di    direzione,    gestione    e
          organizzazione  didattica,  con riguardo alla pluralita' di
          gradi  di  scuole  o  indirizzi di studio coesistenti nella
          stessa istituzione, ivi comprese le attivita' di educazione
          permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento
          o  specializzazione,  nonche'  alla  conduzione  di aziende
          agrarie,  convitti  annessi,  officine e laboratori ad alta
          specializzazione o con rilevante specificita'.
              5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici
          di    riferimento    sopra    indicati    sono    unificate
          orizzontalmente  con  le scuole dello stesso grado comprese
          nel   medesimo   ambito  territoriale  o  verticalmente  in
          istituti  comprensivi,  a  seconda delle esigenze educative
          del   territorio   e   nel  rispetto  della  progettualita'
          territoriale.
              6.   Per   garantire   la   permanenza,   negli  ambiti
          territoriali  definiti  ai sensi dell'art. 3, di scuole che
          non  raggiungono,  da  sole  o  unificate  con scuole dello
          stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti
          di  istruzione  comprensivi di scuola materna, elementare e
          media.  Allo  stesso fine e per assicurare la piu' efficace
          corrispondenza  tra  gli  istituti di istruzione secondaria
          superiore   e   le   caratteristiche   del   territorio  di
          riferimento,   nonche'   tra  la  necessaria  varieta'  dei
          percorsi  formativi  proposti  da  ciascun  istituto  e  la
          domanda    di   istruzione   espressa   dalla   popolazione
          scolastica,  si  procede  alla  unificazione di istituti di
          diverso  ordine  o tipo che non raggiungono, separatamente,
          le  dimensioni  ottimali  e  insistono  sullo stesso bacino
          d'utenza,   ivi  comprese  le  sezioni  staccate  e  scuole
          coordinate   dipendenti  da  istituti  posti  in  localita'
          distanti   e  compresi  in  altri  ambiti  territoriali  di
          riferimento;  tali istituzioni assumono la denominazione di
          istituto di istruzione secondaria superiore.
              7.  Nelle  province  il cui territorio e' per almeno un
          terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e
          provinciale  siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e
          rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe
          automatiche  agli  indici di riferimento previsti dal comma
          2,  anche  sulla  base di criteri preventivamente stabiliti
          dalle  regioni, in sede di conferenza provinciale convocata
          a norma dell'art. 3.
              8.  Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma
          3   sono  applicabili  anche  agli  istituti  secondari  di
          istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi
          formativi  particolarmente  specializzati  e  a  diffusione
          limitata nell'ambito nazionale e regionale.
              9.  Le  disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8
          non  si  applicano  alle  scuole  e  istituti di istruzione
          statali  con  lingua  d'insegnamento slovena. A tali scuole
          sara'    attribuita    l'autonomia   scolastica   ai   fini
          dell'esercizio  del  diritto  allo studio, anche in assenza
          dei  parametri  minimi  di cui all'art. 2, comma 3, e sulla
          base  della distribuzione territoriale degli allievi che le
          frequentano.  Nell'attribuire  l'autonomia  alle scuole con
          lingua  d'insegnamento  italiana,  site negli stessi ambiti
          territoriali,  le  conferenze  provinciali  terranno  conto
          delle  decisioni  assunte  nei  confronti  delle scuole con
          lingua d'insegnamento slovena.
              10.  Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5,
          6  e  8  si  applicano  agli  istituti  di  istruzione  che
          comprendono  scuole  con particolari finalita', funzionanti
          ai  sensi  dell'art.  324  del  testo  unico  approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con il dovuto
          riguardo  alle  specifiche  esigenze formative degli alunni
          frequentanti le suddette scuole".
              "Art.  3 (Piani provinciali di dimensionamento). - 1. I
          piani  di  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche
          previsti  dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,   al   fine   dell'attribuzione  dell'autonomia  e
          personalita'   giuridica,   sono   definiti  in  conferenze
          provinciali  di  organizzazione  della rete scolastica, nel
          rispetto  degli  indirizzi  di programmazione e dei criteri
          generali,   riferiti   anche   agli   ambiti  territoriali,
          preventivamente adottati dalle regioni.
              2.   Entro  il  31 ottobre  1998  il  presidente  della
          provincia,  anche  in assenza degli indirizzi e dei criteri
          di  cui  al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla
          quale  partecipano,  oltre  alla  provincia,  i comuni e le
          comunita'  montane;  ad  essa  partecipano  di  diritto  il
          dirigente  competente dell'amministrazione periferica della
          pubblica   istruzione   e   il   presidente  del  consiglio
          scolastico  provinciale,  assicurando  il coinvolgimento di
          tutti  i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente
          della   provincia   non   provveda   tempestivamente   alla
          convocazione,  questa  puo'  essere  fatta  dal sindaco del
          comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente
          del   competente  ufficio  periferico  dell'amministrazione
          scolastica.
              3.  Nella  prima riunione sono determinate le modalita'
          operative   per   la   predisposizione   e   la  successiva
          discussione  e  definizione  delle  proposte  avanzate  dai
          soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi
          i  criteri  per  la  promozione  di  incontri e accordi per
          ambiti territoriali ristretti.
              4.   Gli   ambiti  territoriali  di  riferimento  e  le
          dimensioni  ottimali  delle  istituzioni  scolastiche  sono
          individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
              5.    I   dirigenti   competenti   dell'amministrazione
          periferica   della  pubblica  istruzione  predispongono  la
          documentazione  necessaria per la conferenza provinciale di
          organizzazione,   con   tutti  gli  opportuni  elementi  di
          informazione;  gli stessi dirigenti, altresi', acquisiscono
          e  comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3
          eventuali   parti   e   proposte  dei  consigli  scolastici
          distrettuali  e  degli  organi  collegiali  degli  istituti
          d'istruzione   interessati.   I  dati,  i  documenti  e  le
          informazioni   di   cui  sopra,  unitamente  alle  proposte
          formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e
          ai  consigli  provinciali  e  distrettuali  competenti  per
          territorio.
              6.   Il  piano  di  dimensionamento  delle  istituzioni
          scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado  e' approvato dalle
          conferenze  provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in
          assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
              7.  I piani contengono anche proposte specifiche per le
          zone  di  confine  tra  province  e  regioni, allo scopo di
          garantire   le   migliori  condizioni  di  fruibilita'  del
          servizio scolastico.
              8.   Le   regioni   approvano  il  piano  regionale  di
          dimensionamento  entro  il 28 febbraio 1999, sulla base del
          piani   provinciali  assicurandone  il  coordinamento,  nel
          rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'art. 5,
          comma  1, e dei parametri di riferimento previsti dall'art.
          2.  Le  regioni  deliberano  sui casi previsti dal comma 7,
          previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
              9.   I  piani,  possono  essere  modificati  nel  corso
          dell'anno   successivo  alla  loro  approvazione  e  hanno,
          comunque,  completa  e definitiva attuazione entro l'inizio
          dell'anno scolastico 2000-2001".
              "Art.  4  (Attribuzione  della personalita' giuridica e
          dell'autonomia).  -  1.  I  dirigenti  dell'amministrazione
          scolastica  periferica  adottano,  in  attuazione dei piani
          approvati  dalle  regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi
          compresi   quelli  di  riconoscimento  dell'autonomia  alle
          singole  istituzioni  scolastiche  e  di attribuzione della
          personalita'  giuridica alle istituzioni scolastiche che ne
          siano prive.
              2.  Agli  enti  locali e' attribuita ogni competenza in
          materia  di  soppressione,  istituzione,  trasferimento  di
          sedi,  plessi,  unita'  delle  istituzioni  scolastiche che
          abbiano  ottenuto  la personalita' giuridica e l'autonomia.
          Tale  competenza  e'  esercitata  su  proposta  e, comunque
          previa  intesa,  con le istituzioni scolastiche interessate
          con  particolare riguardo al raggiungimento delle finalita'
          di  cui  all'art. 1, comma 2, nel rispetto delle competenze
          di  cui all'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112".
              "Art.  5  (Organici  pluriennali).  - 1. La consistenza
          complessiva  degli organici del personale della scuola, ivi
          compresi  i  dirigenti scolastici, predeterminata a livello
          nazionale  per  il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti
          disposizioni,  e'  articolata su base regionale e ripartita
          per  aree  provinciali  o  sub-provinciali.  Le  successive
          rideterminazioni  sono  attuate ai sensi della normativa in
          vigore,  in  relazione  alle  funzioni  di programmazione e
          riorganizzazione  della  rete  scolastica  attribuite  alle
          regioni  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112,
          tenendo conto:
                a) del  numero  degli  alunni  previsti, distinti per
          eta' e per ordine e grado di scuole;
                b) del  numero  degli  istituti  previsti, delle loro
          dimensioni  e  dell'articolazione  delle stesse istituzioni
          sul territorio;
                c) delle  caratteristiche  demografiche e orografiche
          di ciascuna regione;
                d) degli    indici    di    disagio    economico    e
          socio-culturale;
                e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
          all'evoluzione del mercato del lavoro;
                f) della  distribuzione  per  ambiti disciplinari del
          personale in servizio.
              2. Entro il limite della dotazione organica provinciale
          complessiva  l'organico  funzionale di ciascuna istituzione
          scolastica  e'  definito dai dirigenti dell'amministrazione
          scolastica  periferica,  in  conformita'  ai  criteri  e ai
          parametri  generali  stabiliti  a  norma del comma 1, sulla
          base  dei  seguenti  dati  di  riferimento  ed  elementi di
          valutazione:
                a) numero  degli  alunni  e  delle  classi  previste,
          distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
                b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in
          relazione    agli    obiettivi   formativi   previsti   dai
          corrispondenti curricoli;
                c) esigenze  di  sostegno  degli  alunni portatori di
          handicap;
                d) attivita' didattiche finalizzate al recupero della
          dispersione  scolastica  e degli insuccessi formativi, alla
          sperimentazione  di  nuovi  metodi  didattici  e  di  nuovi
          ordinamenti  e  strutture  curricolari, all'adattamento dei
          percorsi  formativi,  secondo  criteri  di  flessibilita' e
          modularita',   alle   esigenze   di  personalizzazione  dei
          processi    di    apprendimento,    alle    caratteristiche
          dell'economia  regionale  o  locale  e  all'evoluzione  del
          mercato del lavoro;
                e) azioni    di    supporto   socio-psico-pedagogico,
          organizzativo   e   gestionale,   di  ricerca  educativa  e
          scientifica di orientamento scolastico e professionale e di
          valutazione  dei  processi  formativi,  tenuto  conto anche
          dell'eventuale  articolazione  della funzione docente sulla
          base di particolari profili di specializzazione;
                f) esigenze  specifiche delle istituzioni che operano
          in  zone  a  rischio  di  devianza giovanile e criminalita'
          minorile,  ovvero  nelle  comunita' montane e nelle piccole
          isole;
                g) prevedibili  necessita'  di copertura dei posti di
          insegnamento  vacanti  e  di  sostituzione degli insegnanti
          assenti  per  periodi  di  durata inferiore all'intero anno
          scolastico.
              3.   Le  risorse  umane  necessarie  per  le  finalita'
          indicate  alle  lettere  d),  e), f) e g) del comma 2, sono
          attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di
          scuole,  anche  sulla  base  delle richieste e dei progetti
          formativi delle stesse istituzioni.
              4.  Nei  limiti  delle  dotazioni organiche assegnate i
          dirigenti  scolastici,  nel rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  della scuola, procedono alla formazione
          delle  classi  e,  in  conformita'  ai  princi'pi e criteri
          stabiliti  con  la  contrattazione  collettiva decentrata a
          livello  nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli
          docenti le funzioni da svolgere.
              5.  Le scuole annesse ad istituti di educazione statale
          non hanno personalita' giuridica distinta dagli istituti di
          appartenenza.  La  dotazione  organica di istituto relativa
          alle   suddette   scuole,  considerata  nella  sua  entita'
          complessiva, e' determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
              6.  Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli
          istituti  di  istruzione  statali  in  lingua slovena delle
          province   di   Gorizia   e   Trieste   sono  separatamente
          determinati  e  distinti dall'organico complessivo riferito
          alla regione di appartenenza".
              "Art.  6  (Dotazione finanziaria di istituto). - 1. Gli
          stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero   della   pubblica   istruzione   per   il
          funzionamento  amministrativo e didattico delle istituzioni
          scolastiche  sono ripartiti, con decreto del Ministro della
          pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla
          popolazione   scolastica   e   al  numero  di  istituti  di
          istruzione.  Essi  sono  articolati a livello provinciale o
          subprovinciale  e sono distinti in assegnazioni ordinarie e
          perequative.  Le assegnazioni perequative sono calcolate in
          relazione   alle   condizioni   demografiche,  orografiche,
          economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di
          ripartizione  delle  assegnazioni perequative e' sentito il
          parere  della  Conferenza  unificata Stato-regioni-citta' e
          autonomie locali.
              2.  Le  dotazioni  finanziarie determinate ai sensi del
          comma   l  sono  assegnate  alle  singole  istituzioni  dai
          dirigenti   degli  uffici  periferici  dell'amministrazione
          scolastica,  in  conformita'  ai  criteri  generali  e agli
          indici  di  riferimento  fissati  dal  decreto  di cui allo
          stesso comma 1.
              3.  Le  istituzioni  scolastiche  utilizzano le risorse
          finanziarie   a  loro  assegnate  senza  altro  vincolo  di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo
          di  scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle
          stesse  materie,  alle  regioni  e  agli enti locali con il
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              4.  Le disposizioni del presente articolo non escludono
          l'apporto  di  ulteriori risorse finanziarie da parte dello
          Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri enti e di
          privati  per l'attuazione di progetti promossi e finanziati
          con risorse a destinazione specifica.
              5.   Lo   Stato,   le  regioni,  gli  enti  locali,  le
          istituzioni   scolastiche  ed  altri  soggetti  pubblici  e
          privati  possono  stipulare  accordi  di  programma  per la
          gestione di attivita' previste dai commi 3 e 4".
              - Il  testo  degli  articoli 137, 138 e 139 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali  in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  137  (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera a), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  i  compiti  e  le funzioni
          concernenti  i  criteri  e i parametri per l'organizzazione
          della  rete  scolastica,  previo  parere  della  Conferenza
          unificata,   le   funzioni   di   valutazione  del  sistema
          scolastico,  le  funzioni  relative  alla  determinazione e
          all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  a carico del
          bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle istituzioni
          scolastiche,  le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del
          presente decreto legislativo.
              2.  Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
          amministrative  relativi  alle  scuole militari ed ai corsi
          scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello Stato,
          nell'ambito  delle  attivita'  attinenti alla difesa e alla
          sicurezza  pubblica,  nonche' i provvedimenti relativi agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          18 aprile 1994, n. 389".
              "Art.  138  (Deleghe  alle  regioni).  -  1.  Ai  sensi
          dell'art.  118,  comma  secondo,  della  Costituzione, sono
          delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
                a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
          tra istruzione e formazione professionale;
                b) la  programmazione sul piano regionale, nei limiti
          delle  disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della
          rete   scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,
          assicurando  il  coordinamento con la programmazione di cui
          alla lettera a);
                c) la  suddivisione,  sulla base anche delle proposte
          degli  enti locali interessati, del territorio regionale in
          ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
                d) la determinazione del calendario scolastico;
                e) i contributi alle scuole non statali;
                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione
          relative all'ambito delle funzioni conferite.
              2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal
          secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data
          di  entrata  in  vigore  del  regolamento di riordino delle
          strutture  dell'amministrazione  centrale  e periferica, di
          cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              3.   Le   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  non
          riguardano  le funzioni relative ai conservatori di musica,
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  all'accademia  nazionale d'arte
          drammatica,  all'accademia nazionale di danza, nonche' alle
          scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".
              "Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni). -
          1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto
          legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
          attribuiti   alle  province,  in  relazione  all'istruzione
          secondaria  superiore, e ai comuni, in relazione agli altri
          gradi   inferiori  di  scuola,  i  compiti  e  le  funzioni
          concernenti:
                a) l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e la
          soppressione  di  scuole  in  attuazione degli strumenti di
          programmazione;
                b) la  redazione  dei  piani  di organizzazione della
          rete delle istituzioni scolastiche;
                c) i  servizi  di supporto organizzativo del servizio
          di  istruzione  per gli alunni con handicap o in situazione
          di svantaggio;
                d) il  piano  di utilizzazione degli edifici e di uso
          delle    attrezzature,    d'intesa   con   le   istituzioni
          scolastiche;
                e) la  sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi e
          urgenti;
                f) le   iniziative   e  le  attivita'  di  promozione
          relative all'ambito delle funzioni conferite;
                g) la  costituzione,  i controlli e la vigilanza, ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale.
              2.  I  comuni, anche in collaborazione con le comunita'
          montane  e  le  province, ciascuno in relazione ai gradi di
          istruzione   di   propria   competenza,  esercitano,  anche
          d'intesa   con   le   istituzioni  scolastiche,  iniziative
          relative a:
                a) educazione degli adulti;
                b) interventi  integrati di orientamento scolastico e
          professionale;
                c) azioni  tese  o realizzare le pari opportunita' di
          istruzione;
                d) azioni  di  supporto tese a promuovere e sostenere
          la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale tra
          i diversi gradi e ordini di scuola;
                e) interventi perequativi;
                f) interventi    integrati   di   prevenzione   della
          dispersione scolastica e di educazione alla salute.
              3.  La  risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  e'
          conferita  alle  province,  ad  eccezione dei conflitti tra
          istituzioni   della  scuola  materna  e  primaria,  la  cui
          risoluzione e' conferita ai comuni".
              - Il  testo  dell'art.  8 della citata legge n. 932 del
          1973 e' il seguente:
              "Art.  8.  -  Per  la compilazione o la traduzione e la
          stampa  di  libri  di  testo per gli istituti superiori con
          lingua  di  insegnamento  slovena  nonche' per la stampa di
          libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo
          e'  costituito  un  fondo  annuo dl lire 105 milioni che il
          Ministero   della   pubblica   istruzione  accreditera'  al
          sovrintendente  scolastico  per  la  regione Friuli-Venezia
          Giulia.
              La  dotazione  del  fondo potra' essere integrata con i
          contributi    eventualmente    disposti    dalla    regione
          Friuli-Venezia   Giulia  e  dagli  enti  locali  nella  cui
          circoscrizione  territoriale siano compresi le scuole e gli
          istituti di cui al comma precedente".