Art. 12.
              (Disposizioni per la provincia di Udine)

1.  Nelle  scuole  materne  site  nei comuni della provincia di Udine
compresi  nella  tabella  di  cui  all'articolo  4, la programmazione
educativa comprendera' anche argomenti relativi alle tradizioni, alla
lingua  ed  alla  cultura locali da svolgere anche in lingua slovena,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.  Negli  istituti di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui
al  comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle
tradizioni  culturali  e  linguistiche locali e' compreso nell'orario
curricolare    obbligatorio   determinato   dagli   stessi   istituti
nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e  didattica  di  cui
all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti
istituti  deliberano  le  modalita'  di  svolgimento  delle  suddette
attivita' curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche'
i  criteri  di  valutazione degli alunni e le modalita' d'impiego dei
docenti  qualificati.  Al  momento  della  preiscrizione  i  genitori
comunicano  alla  istituzione  scolastica  interessata  se  intendono
avvalersi  per  i  propri  figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
3.  Nelle  scuole  secondarie  delle  province  di Trieste, Gorizia e
Udine,  frequentate  da alunni provenienti dai comuni di cui al comma
1,  possono  essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche
in  deroga  al  numero  minimo  di  alunni  previsto dall'ordinamento
scolastico.
4.  Il  Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di
cui  all'articolo  13,  comma  3,  fissa  con proprio decreto, per le
attivita'  curricolari  di  cui  al comma 2, gli obiettivi generali e
specifici  del processo di apprendimento e gli standard relativi alla
qualita'  del  servizio,  definendo  i  requisiti per la nomina degli
insegnanti.
5.  La  scuola  materna privata e la scuola elementare parificata con
insegnamento  bilingue  sloveno-italiano,  gestite  dall'Istituto per
l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in provincia di Udine,
sono  riconosciute  come  scuole  statali.  Alle  predette  scuole si
applicano  le  disposizioni  di  legge e regolamentari vigenti per le
corrispondenti  scuole  statali.  Per le finalita' di cui al presente
comma  e'  autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
6.  Nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui
all'articolo  4  e'  prevista  l'istituzione,  sentito  il Comitato e
secondo le modalita' operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di
scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle
lingue  italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di
tali   scuole   sono   predisposte  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 13, comma 3.
7.   Le  iniziative  previste  dal  comma  2  sono  realizzate  dalle
istituzioni  scolastiche  autonome, avvalendosi delle risorse umane a
disposizione,   della   dotazione  finanziaria  attribuita  ai  sensi
dell'articolo  21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche'
delle  risorse  aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra
le  priorita'  stabilite  dal  medesimo  comma  5  quelle di cui alla
presente legge.
 
          Note all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  21,  commi  8  e 9, della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), e' il seguente:
              "8.   L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi".
              - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n.
          59 del 1997, e' il seguente:
              "5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola".