Art. 14.
              (Istituto regionale di ricerca educativa)

1.  Ai  sensi  dell'articolo  288  del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297, e' istituita apposita sezione dell'istituto regionale
di  ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per
le  scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  La composizione della
sezione  e  il  suo  funzionamento  sono  disciplinati  ai  sensi del
regolamento   di   riordino   degli  istituti  regionali  di  ricerca
educativa,  previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e  dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  testo  dell'art.  288  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e' il
          seguente:
              "Art.   288   (Articolazione   interna  degli  istituti
          regionali).  -  1.  Gli istituti regionali si articolano in
          sezioni  per  la  scuola materna, per la scuola elementare,
          per  la  scuola media, per la scuola secondaria superiore e
          per  l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione
          permanente,  ed  in  servizi  comuni di documentazione e di
          informazione,   di   metodi   e   tecniche   della  ricerca
          sperimentale   e   di  organizzazione  delle  attivita'  di
          aggiornamento.  La  sezione  dell'istruzione  artistica  e'
          competente  anche  per  i  licei  artistici  e gli istituti
          d'arte.
              2.  Le  sezioni  operano  unitariamente  per  materie e
          attivita' di interesse comune".
              - Il  testo  dell'art. 21, comma 10, della citata legge
          n. 59 del 1997, e' il seguente:
              "10.   Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome".
              - Il   testo   dell'art.  76  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              "Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca,
          sperimentazione   e  aggiornamento  educativo).  -  1.  Gli
          Istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento   educativi   (IRRSAE)  sono  trasformati  in
          Istituti   regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE).  Tali
          istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,
          dell'amministrazione  della  pubblica  istruzione  che, nel
          quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici
          di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
          ordinamenti  scolastici, svolgono funzioni di supporto agli
          uffici     dell'amministrazione,     anche    di    livello
          sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
          e  consorzi,  ai  sensi dell'art. 21, comma 10, della legge
          15 marzo  1997,  n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e
          collaborazione  con  l'Istituto nazionale di documentazione
          per   l'innovazione  e  la  ricerca  educativa,  l'Istituto
          nazionale  per  la valutazione del sistema dell'istruzione,
          le universita' e con le altre agenzie educative.
              2.  Gli  istituti  di cui al comma 1 per l'espletamento
          delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa
          e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          didattico-pedagogico  e  nell'ambito  della  formazione del
          personale  della  scuola,  e  si  coordinano con l'Istituto
          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca
          educativa,  con  le  universita'  e  con  le  altre agenzie
          formative.
              3.  L'organizzazione  amministrativa,  organizzativa  e
          finanziaria    degli   IRRE   e'   definita   dall'apposito
          regolamento  di  cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,   che   ne  individua  gli  organi  di  direzione,
          scientifici  e di controllo e i relativi poteri, le risorse
          di  personale  e  finanziarie  e  definisce  i raccordi con
          l'amministrazione  regionale.  Si  applica  l'art. 19 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.".