Art. 15.
                        (Istruzione musicale)

1.   Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica, e' istituita, entro
tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, la
sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio
di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il medesimo decreto sono
stabiliti  i relativi organici del personale docente, amministrativo,
tecnico  ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio
su  e  da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi.
L'attuale  organico  di diritto del conservatorio di musica "Giuseppe
Tartini"  resta  fermo  per un triennio, fatta salva l'attivazione di
nuovi insegnamenti e scuole nonche' la definitiva stabilizzazione del
corso di lingua italiana per stranieri.
2.  Con  ordinanza  del  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   saranno   fissate   le  modalita'  di
funzionamento  e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1,
nonche'   le   modalita'   di  reclutamento  del  personale  docente,
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del
personale  docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua
slovena  "Glasbena matica" e "Emil Komel" e' considerato alla stregua
del   servizio   prestato   in  conservatori  o  istituti  di  musica
pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a
tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a
pieno   titolo   del   collegio  dei  professori  del  conservatorio,
articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua
italiana   e  con  insegnamento  in  lingua  slovena.  Per  pareri  e
deliberazioni  relativi a questioni e problematiche specifiche, quali
le  iniziative  di sperimentazione, relative alla singola sezione, il
direttore  del  conservatorio convoca solo la corrispondente sezione.
In  tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che
le  ha  deliberate.  L'attivita'  di  ciascuna  sezione  deve  essere
coerente   con   il  piano  annuale  delle  attivita'  formative  del
conservatorio  e  con la programmazione didattico-artistica generale,
la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.
4.  Gli  insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento
slovena  eleggono  al  loro  interno  un  coordinatore  della sezione
medesima che e' esonerato dall'attivita' di insegnamento per tutto il
periodo  dell'incarico.  Gli  atti  del  direttore  del conservatorio
concernenti  la  sezione  autonoma  sono  adottati  previo parere del
coordinatore.
5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, e'
membro  del  consiglio di amministrazione del conservatorio di musica
"Giuseppe Tartini", di cui fanno parte, altresi', due esperti, di cui
uno  appartenente  alla  minoranza  slovena,  designati  dalla giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia.
6.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
 
          Nota all'art. 15:
              - Il testo dell'art. 425 del citato decreto legislativo
          n. 297 del 1994 e' il seguente:
              "Art.  425  (Reclutamento  del personale docente). - 1.
          Per  l'accesso  ai ruoli del personale docente della scuola
          materna,  della  scuola elementare, degli istituti e scuole
          di  istruzione  secondaria  e  degli  istituti d'arte e dei
          licei  artistici  con  lingua di insegnamento slovena nelle
          province   di  Trieste  e  Gorizia  sono  indetti  appositi
          concorsi  per titoli ed esami e per soli titoli a norma del
          presente testo unico.
              2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di
          lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti
          dai precedenti articoli.
              3.  Per  l'ammissione  ai concorsi a cattedre di lingua
          italiana  e  di  lingua e lettere italiane negli istituti e
          scuole  con  lingua  di  insegnamento  slovena e' richiesta
          adeguata  conoscenza  della  lingua slovena, da dimostrare,
          sia  per  l'ammissione  ai concorsi per titoli ed esami sia
          per  l'ammissione  ai  concorsi  per  soli  titoli  con  un
          colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata
          dal  sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia
          Giulia.
              4.  Sono  esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli
          aspiranti  che abbiano insegnato lingua italiana per almeno
          tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
              5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna
          e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole
          di  istruzione  secondaria  e degli istituti d'arte e licei
          artistici  diverse da quelle di lingua italiana e di lingua
          e  lettere  italiane,  le  prove dei concorsi per titoli ed
          esami  si  svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli
          titoli   sono   ammessi  esclusivamente  coloro  che  hanno
          maturato  l'anzianita'  di  servizio di cui alla lettera b)
          dell'art.  401  nelle  scuole  con  lingua  di insegnamento
          slovena.
              6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con
          lingua  di  insegnamento  slovena sono ammessi anche coloro
          che  siano  in  possesso  di un titolo di studio conseguito
          all'estero  dichiarato  equipollente  dal  Ministero  della
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica   istruzione,  ai  soli  fini  dell'ammissione  ai
          predetti concorsi".