Art. 16
           Istituzioni e attivita' della minoranza slovena

  1.  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia  provvede al sostegno delle
attivita'   e   delle  iniziative  culturali,  artistiche,  sportive,
ricreative,   scientifiche,   educative,   informative  e  editoriali
promosse  e  svolte  da  istituzioni  ed associazioni della minoranza
slovena.  A  tale  fine,  la regione consulta le istituzioni anche di
natura  associativa  della minoranza slovena. Per le finalita' di cui
al presente comma, e' data priorita' al funzionamento della stampa in
lingua  slovena.  Per  le finalita' di cui al presente comma lo Stato
assegna  ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito
fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.
  2. Al fondo di cui al comma 1 e' destinata per l'anno 2001 la somma
di  lire  5.000  milioni  e  per  l'anno 2002 la somma di lire 10.000
milioni.  Per  gli  anni  successivi, l'ammontare del fondo di cui al
comma  1  e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 3, lettera d), della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) - c) (omissis);
                d) la determinazione in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;".