Art. 2.
              (Adesione ai principi della Carta europea
                delle lingue regionali o minoritarie)

1.  Le  misure  di  tutela  della  minoranza  slovena  previste dalla
presente  legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la
protezione  delle  minoranze  nazionali,  fatta  a  Strasburgo  il 1°
febbraio  1995  e  ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n.
302,  ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
   a)  il  riconoscimento  delle  lingue regionali o minoritarie come
espressione di ricchezza culturale;
   b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
   c)  la  necessita'  di  una  risoluta azione di affermazione delle
lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
   d)   la   promozione   della   cooperazione   transfrontaliera   e
interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
 
          Nota all'art. 2:
              - La  legge  28 agosto 1997, n. 302, reca: "Ratifica ed
          esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle
          minoranze  nazionali,  fatta  a  Strasburgo  il 1o febbraio
          1995".