Art. 2. (Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie) 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992: a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale; b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua; c) la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia; d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
Nota all'art. 2: - La legge 28 agosto 1997, n. 302, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995".