Art. 21.
                  (Tutela degli interessi sociali,
                      economici ed ambientali)

1.  Nei  territori  di  cui  all'articolo 4 l'assetto amministrativo,
l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed
urbanistica  e  la  loro  attuazione anche in caso di espropri devono
tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi
consultivi    competenti   deve   essere   garantita   una   adeguata
rappresentanza della minoranza slovena.
3.  Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei
territori   dei  comuni  della  provincia  di  Udine  compresi  nelle
comunita' montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e
Valli  del Natisone, nei quali e' storicamente insediata la minoranza
slovena,  a  decorrere  dall'anno  2001 lo Stato assegna alla regione
Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.
4.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.