Art. 23.
             (Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999,
              n. 482, in materia di tutela penale delle
                       minoranze linguistiche)

1.  Dopo  l'articolo  18  della  legge  15  dicembre 1999, n. 482, e'
inserito il seguente:
"Art.  18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
13   ottobre   1975,  n.  654,  e  successive  modificazioni,  ed  al
decreto-legge  26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25  giugno  1993, n. 205, si applicano anche ai fini di
prevenzione  e  di  repressione  dei  fenomeni  di  intolleranza e di
violenza    nei   confronti   degli   appartenenti   alle   minoranze
linguistiche".
 
          Nota all'art. 23:
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1999,
          n.   482  (Norme  a  tutela  delle  minoranze  linguistiche
          storiche), e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale
          l'applicazione  delle disposizioni piu' favorevoli previste
          dalla   presente   legge   e'  disciplinata  con  norme  di
          attuazione  dei  rispettivi statuti. Restano ferme le norme
          di  tutela  esistenti  nelle  medesime  regioni  a  statuto
          speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
              2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione
          di  cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui
          ordinamento  non  preveda  norme  di tutela si applicano le
          disposizioni di cui alla presente legge.".
              - Il  testo dell'art. 3 delle legge 13 ottobre 1975, n.
          654    (Ratifica    ed    esecuzione    della   convenzione
          internazionale  sull'eliminazione  di  tutte  le  forme  di
          discriminazione  razziale,  aperta alla firma a New York il
          7 marzo 1996), e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione della disposizione
          dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
                a) con  la reclusione sino a tre anni chi diffonde in
          qualsiasi  modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio
          razziale  o  etnico,  ovvero incita a commettere o commette
          atti   di  discriminazione  per  motivi  razziali,  etnici,
          nazionali o religiosi;
                b) con  la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
          in  qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza
          o  atti  di provocazione alla violenza per motivi razziali,
          etnici, nazionali o religiosi.
              2. (Omissis).
              3.   E'   vietata  ogni  organizzazione,  associazione,
          movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento
          alla  discriminazione  o alla violenza per motivi razziali,
          etnici,   nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a  tali
          organizzazioni,  associazioni, movimenti o gruppi, o presta
          assistenza  alla  loro  attivita',  e'  punito, per il solo
          fatto   della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con  la
          reclusione   da   sei  mesi  a  quattro  anni.  Coloro  che
          promuovono  o  dirigono  tali organizzazioni, associazioni,
          movimenti  o  gruppi  sono  puniti,  per  cio' solo, con la
          reclusione da uno a sei anni.
              -   Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, reca "Misure urgenti in
          materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa".