Art. 25.
                 (Modifiche dell'ambito territoriale
                    di applicazione della legge)

1.  La  tabella  di  cui  all'articolo  4  puo' essere modificata con
decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Comitato,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2.  Su  proposta  del  Comitato  le  misure  di tutela previste dalla
presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori
dei  territori  di  cui  all'articolo 4, in favore degli appartenenti
alla  minoranza  slovena,  quando  si tratti di attivita' intese alla
conservazione  e promozione della loro identita' culturale, storica e
linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3.  Ai  cittadini di cui al comma 2 e' comunque garantito l'esercizio
dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai
rapporti   con  gli  enti  sovracomunali  gia'  operanti  secondo  le
modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 8.
4.  L'elenco  previsto  dall'articolo  10  puo' essere modificato con
decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale,  sulla base della
proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.