Art. 28.
                        (Disposizioni finali)

1.  Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in
vigore  le  misure  di  tutela  comunque adottate in attuazione dello
Statuto  speciale  allegato  al  Memorandum  d'intesa di Londra del 5
ottobre   1954,  richiamato  dall'articolo  8  del  trattato  tra  la
Repubblica   italiana   e  la  Repubblica  socialista  federativa  di
Jugoslavia,  con  allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le
stesse  Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note,
firmati  ad  Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge
14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge puo' essere interpretata
in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della
minoranza  slovena  inferiore  a  quello  gia' in godimento in base a
precedenti disposizioni.
3.  Eventuali disposizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste
dalla  presente  legge,  derivanti  dalla  legislazione  nazionale di
tutela   delle  minoranze  linguistiche,  si  applicano,  sentito  il
Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella
regione  Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
4.  Dall'attuazione  della  presente  legge non potra' derivare alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi
esplicitamente  previsti  dalla  legge  stessa  e  dalle  altre leggi
concernenti la tutela della minoranza slovena.
 
          Nota all'art. 28:
              - La  legge  14 marzo  1977,  n. 73, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  del  trattato  tra  la Repubblica italiana e la
          Repubblica   socialista   federativa   di  Jugoslavia,  con
          allegati,  nonche'  dell'accordo  tra  le stesse Parti, con
          allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati
          ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975".