Art. 29.
                            (Definizione)

1.  Ai  fini  della  presente legge per frazione si intende un centro
autonomo dotato di una propria individualita'.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 23 febbraio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino