Art. 29. (Definizione) 1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualita'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino