Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena. 2. Fanno parte del Comitato: a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena; b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni piu' rappresentative della minoranza; c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato. 3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste. 4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.