Art. 3.
                 (Comitato istituzionale paritetico
               per i problemi della minoranza slovena)

1.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge il Comitato istituzionale
paritetico  per  i  problemi  della  minoranza  slovena,  di  seguito
denominato  "Comitato",  composto  da  venti  membri,  di  cui  dieci
cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
   a)  quattro  membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali
uno di lingua slovena;
   b)  sei  membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni
piu' rappresentative della minoranza;
   c)  tre  membri  nominati  dall'assemblea  degli  eletti di lingua
slovena  nei  consigli  degli  enti  locali  del  territorio  di  cui
all'articolo  1;  l'assemblea  viene  convocata  dal  presidente  del
consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
   d)  sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua
slovena,  nominati  dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia
con voto limitato.
3.  Con  il  decreto  istitutivo  di cui al comma 1 sono stabilite le
norme  per  il  funzionamento  del  Comitato.  Il  Comitato ha sede a
Trieste.
4.  Per  la  partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai
componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.