Art. 4.
                (Ambito territoriale di applicazione
                            della legge)

1.  Le  misure  di  tutela  della  minoranza  slovena  previste dalla
presente  legge  si  applicano  alle  condizioni  e  con le modalita'
indicate  nella  legge  stessa, nel territorio in cui la minoranza e'
tradizionalmente   presente.  In  tale  territorio  sono  considerati
inclusi  i  comuni  o  le  frazioni  di  essi indicati in una tabella
predisposta,  su  richiesta  di  almeno il 15 per cento dei cittadini
iscritti  nelle  liste  elettorali  o  su  proposta  di  un terzo dei
consiglieri  dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi
dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della
Repubblica.
2.  Qualora  il  Comitato non sia in grado di predisporre nel termine
previsto  la  tabella  di  cui  al  comma  1,  la  tabella  stessa e'
predisposta  nei  successivi  sei mesi dalla Presidenza del Consiglio
dei  ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto
del  lavoro  svolto  dal  Comitato,  fermo  restando quanto stabilito
dall'articolo 25 della presente legge.