Art. 5.
                (Tutela delle popolazioni germanofone
                          della Val Canale)

1.  Nel  quadro  delle  disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.
482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela
sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo
conto  della  situazione  quadrilingue  della  zona,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi
          in note all'art. 1.