Art. 5. (Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale) 1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Nota all'art. 5: - Per l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi in note all'art. 1.