Art. 6.
                            (Testo unico)

1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato,
un  decreto  legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative  vigenti  concernenti  la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  riunendole e coordinandole fra loro e con le
norme della presente legge.