Art. 7.
               (Nomi, cognomi, denominazioni slovene)

1.  Gli  appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare
ai  propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere
il  proprio  nome  e  cognome  scritti  o  stampati in forma corretta
secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2.  Il  diritto  alla  denominazione, agli emblemi ed alle insegne in
lingua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone
giuridiche,  nonche'  ad  istituti,  enti,  associazioni e fondazioni
sloveni.
3.  I  cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere
il  cambiamento  del  proprio  nome redatto in lingua italiana e loro
imposto  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 31
ottobre  1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in
quello,  sempre  in  lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie
relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o
comunque  alterato,  che  non  sia  in grado di esperire le procedure
previste  dalla  legge  28  marzo  1991,  n.  114,  puo'  ottenere il
cambiamento  dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena,
avvalendosi  delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15
dicembre 1999, n. 482.
5.  Il  regio  decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla
legge 24 maggio 1926, n. 898, e' abrogato.
6.  I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal
presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche
negli  atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del
diritto  di  cui  al  comma  2  non  comporta l'applicazione di oneri
fiscali aggiuntivi.
 
          Note all'art. 7:
              - La    legge    31 ottobre   1966,   n.   935,   reca:
          "Modificazioni all'art. 72 del regio decreto 9 luglio 1939,
          n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile".
              - La  legge  28 marzo 1991, n. 114, reca: "Norme per il
          ripristino  dei  nomi  e  dei cognomi modificati durante il
          regime  fascista  nei  territori  annessi all'Italia con le
          leggi  26 settembre  1920,  n. 1322, e 19 dicembre 1920, n.
          1778.".
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1999,
          n.   482  (Norme  in  materia  di  tutela  delle  minoranze
          linguistiche storiche), e' il seguente:
              "Art. 1. - I cittadini che fanno parte di una minoranza
          linguistica  storica riconosciuta ai sensi degli articoli 2
          e  3  e  residenti  nei comuni di cui al medesimo art. 3, i
          cognomi  o  i  nomi  dei quali siano stati modificati prima
          della  data  di entrata in vigore della presente legge o ai
          quali  sia  stato impedito in passato di apporre il nome di
          battesimo  nella  lingua  della minoranza, hanno diritto di
          ottenere,   sulla   base  di  adeguata  documentazione,  il
          ripristino  degli stessi in forma originaria. Il ripristino
          del  cognome  ha  effetto  anche  per  i  discendenti degli
          interessati    che    non    siano maggiorenni    o    che,
          se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
              2.  Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare
          il  nome  o  il  cognome  che  si  intende  assumere  ed e'
          presentata   al   sindaco   del  comune  di  residenza  del
          richiedente,  il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al
          prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita.
          Il  prefetto,  qualora ricorrano i presupposti previsti dal
          comma  1,  emana  il decreto di ripristino o del nome o del
          cognome.  Per  i  membri  della stessa famiglia il prefetto
          puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di relazione
          della   domanda,  il  relativo  provvedimento  puo'  essere
          impugnato,  entro  trenta  giorni  dalla comunicazione, con
          ricorso  al  Ministro  della  giustizia,  che decide previo
          parere  del  Consiglio di Stato. Il provvedimento e' esente
          da  spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla
          richiesta.
              3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
          provvedono   alle  annotazioni  conseguenti  all'attuazione
          delle  disposizioni  di cui al presente articolo. Tutti gli
          altri  registri,  tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
          rettificati    d'ufficio   dal   comune   e   dalle   altre
          amministrazioni competenti".