Art. 9.
                      (Uso della lingua slovena
                       negli organi elettivi)

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei
territori  di  cui  all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso
della  lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonche' nella
presentazione  di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze,
compresa   l'eventuale  attivita'  di  verbalizzazione.  Le  relative
modalita'   di   attuazione   sono  stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti degli organi elettivi.
2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione
contestuale  in  lingua  italiana  sia  degli interventi orali sia di
quelli scritti.
3.  I  componenti  degli  organi  e  delle assemblee elettive possono
svolgere  le  pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati
anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.
4.  Nei  rapporti  tra i pubblici uffici situati nei territori di cui
all'articolo 4 e' ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la
lingua italiana.