Art. 10
(Comunicazioni fra amministratori)
1. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), invia al Ministero della
sanita' copia dell'autorizzazione stessa, nonche' ogni provvedimento
di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione adottato;
analoga comunicazione e' inviata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, competenti al
rilascio del relativo nulla osta all'impiego di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), nonche' alla regione o provincia autonoma
interessata.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o il
prefetto che hanno rilasciato il nulla osta comunicano all'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria i provvedimenti
di sospensione, di revoca o di modifica del nulla osta stesso da essi
adottati; analoga comunicazione e' inviata al Ministero della
sanita', qualora non partecipante al concerto nell'emanazione dei
provvedimenti, nonche' alla regione o provincia autonoma interessata.