Art. 10
                 (Comunicazioni fra amministratori)
1.  L'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria
di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), invia al Ministero della
sanita'  copia dell'autorizzazione stessa, nonche' ogni provvedimento
di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione adottato;
analoga  comunicazione  e'  inviata  al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  ovvero  al  prefetto,  competenti  al
rilascio  del  relativo nulla osta all'impiego di cui all'articolo 6,
comma  1,  lettera  a),  nonche'  alla  regione  o provincia autonoma
                            interessata.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o il
prefetto  che hanno rilasciato il nulla osta comunicano all'autorita'
competente  al rilascio dell'autorizzazione sanitaria i provvedimenti
di sospensione, di revoca o di modifica del nulla osta stesso da essi
adottati;   analoga  comunicazione  e'  inviata  al  Ministero  della
sanita',  qualora  non  partecipante  al concerto nell'emanazione dei
provvedimenti, nonche' alla regione o provincia autonoma interessata.