Art. 11
               (Attribuzione del numero all'impianto)
1.  Il  Ministero  della sanita' attribuisce un numero di riferimento
all'impianto  relativo all'autorizzazione sanitaria ricevuta ai sensi
dell'articolo  10,  comma  1,  e  ne  da' comunicazione all'autorita'
competente  che  l'ha  rilasciata,  al  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, che hanno rilasciato
il  relativo  nulla  osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
       nonche' alla regione o provincia autonoma interessata.
2.  Il  Ministero  della sanita' comunica alla Commissione europea il
nome,  l'indirizzo,  il  numero  di riferimento dell'impianto e invia
copia  dell'autorizzazione,  nonche'  di  tutti  i  provvedimenti  di
  sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa.