Art. 11
(Attribuzione del numero all'impianto)
1. Il Ministero della sanita' attribuisce un numero di riferimento
all'impianto relativo all'autorizzazione sanitaria ricevuta ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, e ne da' comunicazione all'autorita'
competente che l'ha rilasciata, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ovvero al prefetto, che hanno rilasciato
il relativo nulla osta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
nonche' alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea il
nome, l'indirizzo, il numero di riferimento dell'impianto e invia
copia dell'autorizzazione, nonche' di tutti i provvedimenti di
sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione stessa.