Art. 12
                             (Registri)
1. Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con
radiazioni  ionizzanti  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 1, devono
tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un
registro  in  cui  vengono  indicati,  per  ogni  lotto  di  prodotto
                        alimentare trattato:
   a) la natura e la quantita' dei prodotti alimentari irradiati;
                       b) il numero di lotto;
         c) il richiedente del trattamento di irradiazione;
        d) il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
                    e) la data dell'irradiazione;
  f) i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
g) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente
all'allegato  III,  i  controlli dosimetrici effettuati e i risultati
ottenuti  precisando, in particolare, i valori minimo e massimo della
         dose assorbita e il tipo di radiazione ionizzante;
h)   il  riferimento  alle  misurazioni  di  dose  effettuate,  prima
dell'irradiazione, in sede di validazione del processo di trattamento
                          di ciascun lotto.
2.  I  registri  di  cui  al  comma 1 devono essere conservati per un
                       periodo di cinque anni.