Art. 12
(Registri)
1. Gli impianti autorizzati al trattamento di prodotti alimentari con
radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, devono
tenere, per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata, un
registro in cui vengono indicati, per ogni lotto di prodotto
alimentare trattato:
a) la natura e la quantita' dei prodotti alimentari irradiati;
b) il numero di lotto;
c) il richiedente del trattamento di irradiazione;
d) il destinatario dei prodotti alimentari trattati;
e) la data dell'irradiazione;
f) i materiali dei contenitori utilizzati durante il trattamento;
g) i dati per il controllo del processo di irradiazione conformemente
all'allegato III, i controlli dosimetrici effettuati e i risultati
ottenuti precisando, in particolare, i valori minimo e massimo della
dose assorbita e il tipo di radiazione ionizzante;
h) il riferimento alle misurazioni di dose effettuate, prima
dell'irradiazione, in sede di validazione del processo di trattamento
di ciascun lotto.
2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati per un
periodo di cinque anni.