Art. 13
                           (Etichettatura)
1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992,   n.   109,  i  prodotti  alimentari  trattati  con  radiazioni
ionizzanti  devono  riportare la dicitura "irradiato" o "trattato con
radiazioni  ionizzanti"  nella denominazione di vendita e nell'elenco
degli  ingredienti, anche nel caso di vendita ai sensi degli articoli
              16 e 17 dello stesso decreto legislativo.
2.  L'indicazione  del  trattamento  deve  in  ogni caso figurare nei
documenti   che   accompagnano  o  che  si  riferiscono  ai  prodotti
                        alimentari irradiati.
3.  La  deroga  prevista  dall'articolo  5, comma 12, lettera a), del
citato  decreto  legislativo  n.  109  del  1992,  non  si applica ai
       prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti.
4.  I  prodotti  alimentari di cui all'articolo 17 del citato decreto
legislativo  n.  109  del  1992, qualora irradiati, devono riportare,
oltre  alle  indicazioni  di  cui ai commi 1 e 2, anche l'indicazione
della  denominazione e dell'indirizzo dell'impianto che ha effettuato
         l'irradiazione oppure il suo numero di riferimento.
 
          Note all'art. 13:
              - Per   quanto  concerne  il  decreto  legisalativo  27
          gennaio 1992, n. 109 (vedere note alle premesse).
              - L'art.  5,  comma  12, lettera a), del citato decreto
          legislativo n. 109 del 1992 cosi' recita:
              "12.  La  enumerazione  di  cui  al  comma  11  non  e'
          obbligatoria:
                a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25%
          del prodotto finito;".
              - L'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          109, cosi' recita:
              "Art.  17 (Prodotti non destinati al consumatore). - 1.
          I   prodotti   alimentari   destinati  all'industria,  agli
          utilizzatori  commerciali intermedi ed agli artigiani per i
          loro  usi  professionali  ovvero  per  essere sottoposti ad
          ulteriori  lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati
          al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art.
          3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
              2.  Le  indicazioni  di  cui  al comma 1 possono essere
          riportate   sull'imballaggio   o  sul  recipiente  o  sulla
          confezione  o  su  una  etichetta appostavi o sui documenti
          commerciali.
              2-bis.  Ai  prodotti di cui al comma 1 non si applicano
          le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.