Art. 13
(Etichettatura)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, i prodotti alimentari trattati con radiazioni
ionizzanti devono riportare la dicitura "irradiato" o "trattato con
radiazioni ionizzanti" nella denominazione di vendita e nell'elenco
degli ingredienti, anche nel caso di vendita ai sensi degli articoli
16 e 17 dello stesso decreto legislativo.
2. L'indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei
documenti che accompagnano o che si riferiscono ai prodotti
alimentari irradiati.
3. La deroga prevista dall'articolo 5, comma 12, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 109 del 1992, non si applica ai
prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti.
4. I prodotti alimentari di cui all'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 109 del 1992, qualora irradiati, devono riportare,
oltre alle indicazioni di cui ai commi 1 e 2, anche l'indicazione
della denominazione e dell'indirizzo dell'impianto che ha effettuato
l'irradiazione oppure il suo numero di riferimento.
Note all'art. 13:
- Per quanto concerne il decreto legisalativo 27
gennaio 1992, n. 109 (vedere note alle premesse).
- L'art. 5, comma 12, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 109 del 1992 cosi' recita:
"12. La enumerazione di cui al comma 11 non e'
obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25%
del prodotto finito;".
- L'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, cosi' recita:
"Art. 17 (Prodotti non destinati al consumatore). - 1.
I prodotti alimentari destinati all'industria, agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i
loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad
ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati
al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art.
3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere
riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla
confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti
commerciali.
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.