Art. 14
                    (Importazione da Paesi terzi)
1.  I  prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono
                    essere importati soltanto se:
a) soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle
             stabilite dal presente decreto legislativo;
b)  sono  accompagnati  da  documenti che indicano la denominazione e
l'indirizzo   dell'impianto  che  ha  effettuato  il  trattamento  di
irradiazione e che contengano le informazioni di cui all'articolo 12,
                              comma 1;
c)  sono  stati  trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto
dalla  Comunita'  europea  e  figurante  nell'elenco  degli  impianti
    riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.