Art. 14
(Importazione da Paesi terzi)
1. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono
essere importati soltanto se:
a) soddisfano le condizioni relative a tali alimenti, comprese quelle
stabilite dal presente decreto legislativo;
b) sono accompagnati da documenti che indicano la denominazione e
l'indirizzo dell'impianto che ha effettuato il trattamento di
irradiazione e che contengano le informazioni di cui all'articolo 12,
comma 1;
c) sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto
dalla Comunita' europea e figurante nell'elenco degli impianti
riconosciuti redatto e pubblicato dalla Commissione europea.