Art. 15
(Contenitori)
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 777, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108, si applicano ai materiali utilizzati per contenere i prodotti
alimentari sottoposti a radiazioni ionizzanti, anche dopo
l'effettuazione del trattamento stesso.
Note all'art. 15:
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, reca: "Attuazione
della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e
agli oggetti destinati a venire e contatto con i prodotti
alimentari".
- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, reca: "Attuazione
della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari".