Art. 15
                            (Contenitori)
1.  Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23  agosto 1982, n. 777, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108,  si  applicano  ai materiali utilizzati per contenere i prodotti
alimentari   sottoposti   a   radiazioni   ionizzanti,   anche   dopo
               l'effettuazione del trattamento stesso.
 
          Note all'art. 15:
              - Il  D.P.R.  23 agosto 1982, n. 777, reca: "Attuazione
          della  direttiva  (CEE)  n.  76/893 relativa ai materiali e
          agli  oggetti  destinati a venire e contatto con i prodotti
          alimentari".
              - Il  D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108, reca: "Attuazione
          della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari".