Art. 16
                        (Misure restrittive)
Il Ministero della sanita', se dispone di elementi che provano che il
trattamento  con  radiazioni ionizzanti di taluni prodotti alimentari
costituisce un pericolo per la salute umana, anche se sono rispettate
le  disposizioni  dei  presente  decreto o le disposizioni specifiche
comunitarie,  puo' adottare misure temporanee di sospensione totale o
di   limitazione   della   produzione,  della  commercializzazione  e
dell'importazione di tali prodotti alimentari trattati con radiazioni
ionizzanti.  I  provvedimenti adottati sono comunicati immediatamente
alla  Commissione  europea  e  agli  altri Stati membri, precisando i
                       motivi della decisione.