Art. 16
(Misure restrittive)
Il Ministero della sanita', se dispone di elementi che provano che il
trattamento con radiazioni ionizzanti di taluni prodotti alimentari
costituisce un pericolo per la salute umana, anche se sono rispettate
le disposizioni dei presente decreto o le disposizioni specifiche
comunitarie, puo' adottare misure temporanee di sospensione totale o
di limitazione della produzione, della commercializzazione e
dell'importazione di tali prodotti alimentari trattati con radiazioni
ionizzanti. I provvedimenti adottati sono comunicati immediatamente
alla Commissione europea e agli altri Stati membri, precisando i
motivi della decisione.