Art. 17
(Controlli ufficiali)
1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti nell'ambito dei
controlli ufficiali effettuati conformemente al decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 123, e successive modifiche, comunicano al Ministero
della sanita' i risultati dei controlli effettuati, in particolare
per quanto riguarda le categorie e le quantita' di prodotti trattati
e le dosi somministrate, sia presso gli impianti di cui all'articolo
6, comma 1, che nella fase di commercializzazione dei prodotti
trattati con radiazioni ionizzanti; analoga comunicazione viene
inviata alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, i metodi utilizzati per
la rilevazione del trattamento con radiazioni ionizzanti sono
individuati dall'Istituto superiore di sanita' conformemente ai
criteri di valutazione di cui all'allegato VI; tali metodi devono
essere validati o normalizzati, qualora non lo siano gia' stati,
entro il 1 gennaio 2003.
3. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea i
metodi di cui al comma 2, nonche', annualmente, i dati relativi ai
controlli di cui al comma 1.
Nota all'art. 17:
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca: "Attuazione
della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari".