Art. 17
                        (Controlli ufficiali)
1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti nell'ambito dei
controlli ufficiali effettuati conformemente al decreto legislativo 3
marzo  1993,  n. 123, e successive modifiche, comunicano al Ministero
della  sanita'  i  risultati dei controlli effettuati, in particolare
per  quanto riguarda le categorie e le quantita' di prodotti trattati
e  le dosi somministrate, sia presso gli impianti di cui all'articolo
6,  comma  1,  che  nella  fase  di  commercializzazione dei prodotti
trattati  con  radiazioni  ionizzanti;  analoga  comunicazione  viene
       inviata alla regione o provincia autonoma interessata.
2.  Ai  fini dei controlli di cui al comma 1, i metodi utilizzati per
la   rilevazione  del  trattamento  con  radiazioni  ionizzanti  sono
individuati  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  conformemente  ai
criteri  di  valutazione  di  cui all'allegato VI; tali metodi devono
essere  validati  o  normalizzati,  qualora  non lo siano gia' stati,
                      entro il 1 gennaio 2003.
3.  Il  Ministero  della  sanita' comunica alla Commissione europea i
metodi  di  cui  al comma 2, nonche', annualmente, i dati relativi ai
                    controlli di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 17:
              - Il  D.Lgs.  3  marzo  1993, n. 123, reca: "Attuazione
          della  direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
          dei prodotti alimentari".