Art. 18
(Norme transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede
comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con
radiazioni ionizzanti, continua ad avere validita' l'autorizzazione
al trattamento con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate,
esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto delle dosi individuate all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Ministro della sanita' 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 dell'11 ottobre 1973, e delle disposizioni del
presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede
comunitaria, dei prodotti alimentari che possono essere trattati con
radiazioni ionizzanti, puo' essere autorizzato il trattamento con
radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro
Stato membro, a condizione che:
a) il trattamento dei prodotti alimentari abbia ricevuto parere
favorevole da parte del Comitato scientifico dell'alimentazione
umana;
b) la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori
limite raccomandati dal Comitato scientifico dell'alimentazione
umana;
c) il trattamento con radiazioni ionizzanti e l'immissione sul
mercato siano effettuati in conformita' al presente decreto.
3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, indica i prodotti
alimentari che, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono
essere ammessi transitoriamente al trattamento con radiazioni
ionizzanti.
4. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea le
autorizzazioni previste ai sensi dei commi 1 e 2 e le relative
condizioni.
5. La commercializzazione dei prodotti alimentari, gia' trattati con
radiazioni ionizzanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non conformi alle disposizioni dello stesso decreto, e'
consentita fino al 20 marzo 2001.
Nota all'art. 18:
- Il decreto ministeriale 30 agosto 1973 reca:
"Autorizzazione al trattamento mediante radiazioni gamma, a
scopo antigermogliativo, di patate, cipolle ed agli".
L'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale cosi'
recita:
"2. Per il trattamento di cui all'articolo precedente,
e' consentito l'impiego di sorgenti sigillate costituite
esclusivamente da cobalto 60 o cesio 137. La dose di
radiazione assorbita da patate, cipolle ed agli deve essere
non superiore a 15000 rads e non inferiore a 7500 rads".