Art. 18
                         (Norme transitorie)
1.  Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede
comunitaria,  dei prodotti alimentari che possono essere trattati con
radiazioni  ionizzanti,  continua ad avere validita' l'autorizzazione
al  trattamento  con radiazioni ionizzanti di agli, cipolle e patate,
esistente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto  delle dosi individuate all'articolo 2, comma 2, del decreto
del  Ministro della sanita' 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  254  dell'11  ottobre  1973,  e delle disposizioni del
                    presente decreto legislativo.
2.  Fino alla data di entrata in vigore dell'elenco, adottato in sede
comunitaria,  dei prodotti alimentari che possono essere trattati con
radiazioni  ionizzanti,  puo'  essere  autorizzato il trattamento con
radiazioni  ionizzanti  di prodotti alimentari consentito in un altro
                   Stato membro, a condizione che:
a)  il  trattamento  dei  prodotti  alimentari  abbia ricevuto parere
favorevole  da  parte  del  Comitato  scientifico  dell'alimentazione
                               umana;
b)  la dose globale media di radiazione assorbita non superi i valori
limite   raccomandati  dal  Comitato  scientifico  dell'alimentazione
                               umana;
c)  il  trattamento  con  radiazioni  ionizzanti  e  l'immissione sul
    mercato siano effettuati in conformita' al presente decreto.
3.  Il Ministro della sanita', con proprio decreto, indica i prodotti
alimentari  che,  nel rispetto di quanto previsto al comma 2, possono
essere   ammessi   transitoriamente  al  trattamento  con  radiazioni
                             ionizzanti.
4.  Il  Ministero  della sanita' comunica alla Commissione europea le
autorizzazioni  previste  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 e le relative
                             condizioni.
5.  La commercializzazione dei prodotti alimentari, gia' trattati con
radiazioni  ionizzanti  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  e  non  conformi  alle disposizioni dello stesso decreto, e'
                  consentita fino al 20 marzo 2001.
 
          Nota all'art. 18:
              - Il   decreto   ministeriale   30  agosto  1973  reca:
          "Autorizzazione al trattamento mediante radiazioni gamma, a
          scopo  antigermogliativo,  di  patate,  cipolle  ed  agli".
          L'art.  2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale cosi'
          recita:
              "2.  Per il trattamento di cui all'articolo precedente,
          e'  consentito  l'impiego  di sorgenti sigillate costituite
          esclusivamente  da  cobalto  60  o  cesio  137.  La dose di
          radiazione assorbita da patate, cipolle ed agli deve essere
          non superiore a 15000 rads e non inferiore a 7500 rads".