Art. 19
                             (Sanzioni)
1.  Alle  violazioni  degli  obblighi  relativi  alle  condizioni, ai
prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari
con  radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano
le  sanzioni  previste dall'articolo 140, comma 1, dei citato decreto
legislativo  n.  230  del 1995, e successive modificazioni. La stessa
pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni
ionizzanti   effettuato  senza  l'autorizzazione  sanitaria  prevista
dall'articolo  8, ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo
la  revoca  dell'autorizzazione stessa, nonche' alla violazione delle
disposizioni dell'articolo 14 in tema di importazione da Paesi terzi.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di' cui all'articolo
9  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
                   milioni a lire dodici milioni.
3.  La  violazione  degli  obblighi  di tenuta e di conservazione del
registro   di   cui   all'articolo  12  e'  punita  con  la  sanzione
  amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
 
          Nota all'art. 19:
              - Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
          1995  (vedere note alle premesse). L'art. 140, comma 1, del
          suddetto decreto cosi' recita:
              "1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
          98,  99,  102,  103 e 108, e' punito con l'arresto da due a
          sei  mesi  o  con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei
          casi  di  grave  o continuato superamento dei limiti di cui
          all'art.  96,  il contravventore e' punito con l'arresto da
          sei  mesi  a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento
          milioni.