Art. 19
(Sanzioni)
1. Alle violazioni degli obblighi relativi alle condizioni, ai
prodotti ammessi ed alle dosi del trattamento dei prodotti alimentari
con radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 140, comma 1, dei citato decreto
legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. La stessa
pena si applica al trattamento dei prodotti alimentari con radiazioni
ionizzanti effettuato senza l'autorizzazione sanitaria prevista
dall'articolo 8, ovvero effettuato nel periodo di sospensione o dopo
la revoca dell'autorizzazione stessa, nonche' alla violazione delle
disposizioni dell'articolo 14 in tema di importazione da Paesi terzi.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di' cui all'articolo
9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire dodici milioni.
3. La violazione degli obblighi di tenuta e di conservazione del
registro di cui all'articolo 12 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
Nota all'art. 19:
- Per quanto concerne il decreto legislativo n. 230 del
1995 (vedere note alle premesse). L'art. 140, comma 1, del
suddetto decreto cosi' recita:
"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
98, 99, 102, 103 e 108, e' punito con l'arresto da due a
sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; nei
casi di grave o continuato superamento dei limiti di cui
all'art. 96, il contravventore e' punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venti a cento
milioni.